Bando tipo concessioni balneari, cosa prevede la bozza: gare entro giugno 2027, titoli fino a 20 anni e indennizzi agli uscenti

Serena Comito

Bando tipo concessioni balneari, cosa prevede la bozza: gare entro giugno 2027, titoli fino a 20 anni e indennizzi agli uscenti

Gli ultimi ombrelloni sono ancora piantati sulla sabbia, ma nei comuni costieri la stagione che conta davvero comincia adesso. Perché entro il 30 giugno 2027 i bandi vanno pubblicati, e il documento che dirà come scriverli è arrivato sul tavolo mercoledì.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato in Conferenza Unificata la bozza del bando-tipo nazionale per le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. È il modello che Comuni ed enti concedenti dovranno seguire per mettere a gara le spiagge italiane.

Una precisazione subito, perché in queste ore si legge il contrario: è una bozza. Il parere della Conferenza unificata non è ancora stato reso e il testo può ancora cambiare.

A cosa serve

Il bando-tipo nasce dall’articolo 8 del decreto-legge 32 del marzo 2026, convertito a maggio. Il suo scopo è dichiarato: evitare che da un comune all’altro si scrivano gare completamente diverse, con il contenzioso che ne seguirebbe.

Il quadro in cui si inserisce è quello della legge sulla concorrenza del 2022, che ha avviato il riordino dopo anni di proroghe, e delle norme successive che hanno fissato al 2027 il termine per le procedure.

Un dettaglio che gli operatori hanno notato subito: i requisiti contenuti nella bozza sono indicativi e non vincolanti per gli enti concedenti. Il Comune resta titolare della discrezionalità sulla definizione dei lotti e sulla stesura concreta del bando.

Durata, tempi, continuità

Le nuove concessioni avranno una durata compresa tra 5 e 20 anni, da calibrare in base agli investimenti richiesti e ai tempi necessari per ammortizzarli.

Il bando va pubblicato almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli in corso e comunque entro il 30 giugno 2027.

C’è poi una garanzia che le associazioni di categoria hanno accolto con favore: durante le procedure la continuità dei servizi è assicurata, e i titoli in essere restano efficaci fino al subentro effettivo del nuovo concessionario. Nessuna spiaggia chiusa in attesa che si chiuda una gara.

La disciplina, dove compatibile, si estende anche alle concessioni lacuali e fluviali e, con le dovute specificità, ai punti di ormeggio. Dentro ci sono pure le spiagge libere attrezzate.

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Vince chi presenta il progetto migliore, non chi offre di più

Questo è il cuore dell’impianto, e segna una scelta precisa.

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità-prezzo. Ma il peso della componente economica è tenuto volutamente basso: non può superare il 10% del punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica.

L’offerta tecnica viaggia invece su una griglia da 100 punti, divisa in sette macro-ambiti, con valori indicativi che gli enti possono ricalibrare sulle caratteristiche del proprio arenile.

Pesano parecchio qualità architettonica, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, che valgono fino a 25 punti. E pesa l’accessibilità universale, cioè la fruibilità degli spazi per tutti, fino a 10 punti: per gli stabilimenti è indicata, tra le altre cose, la presenza di almeno un servizio igienico adattato.

Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati il Piano economico-finanziario e il cronoprogramma delle opere. Chi si presenta con un’idea generica, insomma, non va da nessuna parte.

Sono inoltre previsti possibili criteri premiali per le piccole e medie imprese e per chi applica clausole sociali a tutela della stabilità occupazionale.

L’indennizzo: come funziona e perché fa discutere

È il passaggio più delicato per chi oggi gestisce uno stabilimento.

Chi subentra deve corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla scadenza. Il valore lo stabilisce una perizia asseverata, acquisita dall’ente prima della pubblicazione del bando: il perito viene scelto tra cinque nominativi indicati dal Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo linee guida allegate al bando-tipo.

Il pagamento avviene in due tempi: almeno il 20% all’aggiudicazione, il saldo entro sei mesi. E l’offerta economica dei concorrenti consiste proprio in un rialzo rispetto all’indennizzo fissato per quel lotto.

C’è però una clausola che vale la pena leggere due volte. Se il concessionario uscente non richiede la perizia, i valori dei beni e dell’indennizzo indicati nel bando sono pari a zero. Chi non si muove, non prende nulla.

Previsti infine limiti alla concentrazione: non sono ammesse le offerte di chi già partecipa a un numero di lotti pari al massimo previsto, e nel conteggio rientrano anche le concessioni ottenute in precedenti gare nello stesso comune.

Le critiche arrivano da due parti opposte

Qui il quadro si fa interessante, perché il testo viene contestato da fronti che chiedono cose inconciliabili.

Da un lato gli operatori. Il Sindacato italiano balneari di Confcommercio e la Fiba di Confesercenti hanno espresso apprezzamento sostanziale, riconoscendo come positivi il peso dato all’esperienza, alla continuità del servizio e alle caratteristiche delle imprese familiari. Ma il nodo resta l’indennizzo: limitarlo agli investimenti non ammortizzati degli ultimi anni, dicono, non riflette il reale valore aziendale, tanto più che l’incertezza normativa del periodo recente ha frenato gli investimenti. Chiedono che vengano riconosciuti anche valore aziendale e avviamento, e che il bando-tipo diventi vincolante per gli enti.

Assobalneari, dal canto suo, pone una questione di metodo: prima si accerta se la risorsa è davvero scarsa, e solo in quel caso si va a gara.

Dall’altro lato c’è chi sostiene l’esatto contrario, cioè che il modello favorisca troppo chi la spiaggia ce l’ha già. Secondo una ricostruzione dei punteggi circolata in Parlamento, fino a un quarto del totale — e sommando le voci forse un terzo — premierebbe elementi legati alla posizione del concessionario uscente: esperienza pregressa, strutture ricettive confinanti già in concessione, investimenti dell’ultimo quinquennio.

In mezzo si collocano le Regioni. L’Emilia-Romagna, per esempio, ha espresso contrarietà ai criteri che assegnano punteggi sulla base dell’aumento del canone, sostenendo che la competizione debba misurarsi sulla qualità dei progetti.

Cosa succede adesso

Il confronto prosegue in vista del parere che le Regioni dovranno esprimere in Conferenza unificata. Dopo di che il testo potrà essere modificato e adottato in via definitiva.

Nel frattempo i territori si muovono a velocità diverse: Rimini ha già chiuso diverse gare, Cervia conta di pubblicare i bandi all’inizio del 2027, altri comuni stanno ancora raccogliendo dai balneari la documentazione necessaria per le perizie.

Le domande che si fanno tutti

Il bando-tipo è già in vigore?
No. È una bozza presentata in Conferenza Unificata, che deve ancora esprimere il proprio parere. Il testo può essere modificato prima dell’adozione definitiva.

Entro quando devono partire le gare?
I bandi vanno pubblicati almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli e comunque entro il 30 giugno 2027.

Quanto durano le nuove concessioni?
Da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti richiesti e ai tempi di ammortamento.

Chi paga l’indennizzo al gestore uscente?
Il concessionario subentrante, per un importo pari agli investimenti non ancora ammortizzati, stabilito da una perizia asseverata. Almeno il 20% all’aggiudicazione, il saldo entro sei mesi.

Vince chi offre più soldi?
No. Il criterio è il miglior rapporto qualità-prezzo e il peso della componente economica non può superare il 10% del punteggio dell’offerta tecnica.