Rottamazione quinquies, ho saltato la rata del 30 settembre: cosa succede adesso e come comportarsi

Serena Comito

Rottamazione quinquies, ho saltato la rata del 30 settembre: cosa succede adesso e come comportarsi

La seconda rata è scaduta ieri. E da stamattina, in parecchi studi, si ripete la stessa telefonata: non ce l’ho fatta, sono fuori?

La risposta dipende da un dettaglio che in questi giorni viene raccontato in modo approssimativo quasi ovunque. Vale la pena metterla in ordine, perché tra chi è ancora dentro e chi è già fuori passa una differenza di migliaia di euro.

Una rata saltata non basta. Due sì

La regola è scritta nella legge di Bilancio 2026 ed è più morbida di quelle delle edizioni precedenti.

Si decade dalla definizione agevolata quando risultano non pagate, o pagate solo in parte, due rate, anche non consecutive. Oppure quando salta l’unica rata, nel caso di pagamento in soluzione unica. Oppure quando salta l’ultima rata del piano.

Significa che chi ha regolarmente versato il 31 luglio e ha saltato il 30 settembre non è decaduto. Ha un arretrato, non ha perso il beneficio.

Chi invece aveva già saltato luglio e non ha pagato nemmeno ieri è arrivato a due rate scoperte. In quel caso la decadenza è già avvenuta, e opera automaticamente: non serve alcun provvedimento, nessuna notifica, nessuna comunicazione. È successo e basta.

Il meccanismo che frega quasi tutti

Qui arriva la parte che quasi nessuno spiega, ed è la più importante del pezzo.

Chi salta una rata intermedia tende a pensare che il problema sia circoscritto: pago le prossime regolarmente e alla fine salderò l’arretrato. Non funziona così.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito nelle proprie FAQ che i versamenti successivi vengono imputati prioritariamente alle rate precedenti rimaste insolute. Tradotto: il bonifico fatto per la rata di novembre non va a coprire novembre, va a coprire quella saltata prima.

Il buco, quindi, non resta dov’è. Si sposta in avanti, rata dopo rata, come una casella vuota che scivola verso il fondo del piano. E quando arriva in fondo diventa l’ultima rata non pagata, che da sola comporta la decadenza.

È il motivo per cui un singolo salto, apparentemente innocuo, può far perdere il beneficio anni dopo a chi nel frattempo si era convinto di essere in regola.

Cosa succede concretamente dopo la decadenza

Non è solo la perdita di uno sconto.

Tornano dovuti sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, cioè esattamente le voci che la rottamazione aveva azzerato. Su debiti vecchi di dieci o quindici anni, è spesso la parte più consistente dell’importo.

I versamenti già effettuati non spariscono, ma vengono considerati semplici acconti sul debito complessivo: valgono come denaro, non come diritto.

L’importo residuo torna integralmente esigibile e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero. I carichi, inoltre, non sono più rateizzabili nell’ambito della definizione agevolata.

E soprattutto: la normativa vigente non prevede alcuna riammissione automatica. Non esiste un ravvedimento, non esiste una finestra di recupero, non si può pagare in ritardo e considerarsi a posto. Chi è decaduto è decaduto.

Un controllo che conviene fare oggi stesso

Due avvertenze pratiche.

La prima riguarda chi ha ruoli misti, cioè cartelle che contengono sia somme rottamabili sia somme che non lo sono. In questi casi AdER mette a disposizione piani di pagamento “attualizzati” alla situazione effettiva, ma li pubblica soltanto nell’area riservata del portale, senza inviare comunicazioni dedicate. Chi non entra con Spid o Cie a controllare rischia di pagare importi diversi da quelli dovuti.

La seconda: il versamento insufficiente conta come versamento omesso. Pagare qualcosa non equivale a pagare la rata, e la differenza, ai fini della decadenza, non esiste.

Una deroga esiste per i contribuenti dei comuni colpiti dagli eventi di maltempo del gennaio 2026, per i quali un decreto ha spostato in avanti l’intero calendario.

Il prossimo appuntamento, e quello dei comuni

La terza rata del 2026 scade il 30 novembre. Anche quella senza tolleranza, salvo che per qualcuno coincida con l’ultima del piano.

Si apre intanto in ottobre un secondo capitolo, quello della rottamazione dei tributi degli enti territoriali: multe, Imu, Tari e altri carichi comunali, per i quali l’adesione è possibile solo se il singolo ente ha adottato la delibera. Qui le date non sono uniformi e dipendono dalle linee guida di AdER e dalle decisioni dei singoli comuni: il controllo va fatto sul sito del proprio ente, non su un calendario generico.

Le domande che si fanno tutti

Ho saltato solo la rata del 30 settembre: sono decaduto?
No, se la prima rata di luglio è stata pagata regolarmente. La decadenza richiede due rate non pagate o pagate parzialmente.

E se ho saltato sia luglio sia settembre?
In quel caso la decadenza è già scattata, automaticamente, senza bisogno di alcun atto.

Posso rientrare pagando in ritardo?
No. La normativa attuale non prevede riammissioni automatiche per gli stessi carichi.

I soldi già versati li perdo?
No, restano acquisiti come acconti sul debito complessivo. Ma non danno diritto a mantenere l’agevolazione.

Cosa torna a essere dovuto?
Sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, cioè le voci azzerate dalla definizione, oltre al capitale residuo.