Concordato preventivo biennale, la scadenza è il 2 novembre: cosa cambia per le partite IVA nel biennio 2026-2027

Serena Comito

Concordato preventivo biennale, la scadenza è il 2 novembre: cosa cambia per le partite IVA nel biennio 2026-2027

In questi giorni negli studi dei commercialisti si ripete la stessa scena. Il cliente arriva con il fascicolo sotto il braccio, si siede, e la domanda è sempre quella: conviene o no.

La proposta dell’Agenzia delle Entrate è lì, calcolata sui dati ISA. Dall’altra parte c’è un reddito vero, quello che il titolare conosce meglio di chiunque altro. In mezzo, due anni di imposte da decidere in anticipo.

Il tempo per rispondere c’è, ma meno di quanto sembri.

La data giusta è lunedì 2 novembre

Qui serve fare chiarezza, perché sul punto circolano ancora informazioni vecchie.

Il termine originario era il 30 settembre. L’articolo 7-bis introdotto in sede di conversione del decreto fiscale lo ha spostato al 31 ottobre 2026. Ma il 31 ottobre cade di sabato e il giorno dopo è festivo, quindi per le regole generali sulle scadenze il termine effettivo scivola a lunedì 2 novembre 2026.

Chi ha un periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare ha invece tempo fino all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Anche qui c’è una modifica: prima era il nono mese.

Un avvertimento che vale più di tutto il resto dell’articolo: la remissione in bonis non si applica al concordato. Se il termine passa, non esistono sanatorie, ravvedimenti o recuperi. La porta si chiude e basta.

Chi può aderire e chi resta fuori

Il concordato riguarda i contribuenti IRPEF e IRES soggetti agli indici sintetici di affidabilità: artigiani, commercianti, professionisti, imprese di servizi, agricoltori.

Le condizioni sono tre. Aver applicato concretamente gli ISA nel periodo d’imposta 2025. Non avere debiti tributari superiori a 5.000 euro. Non ricadere in una delle cause di esclusione previste.

I forfettari restano fuori, come già l’anno scorso.

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La novità che riguarda chi ha un ISA basso

È il cambiamento più significativo di questa edizione, e va spiegato bene perché ribalta uno dei difetti più contestati del meccanismo.

Nelle versioni precedenti esisteva un tetto massimo all’aumento del reddito proposto dall’Agenzia, ma valeva solo per i contribuenti considerati affidabili, quelli con punteggio ISA pari o superiore a 8. Chi stava sotto poteva ritrovarsi davanti proposte con incrementi molto elevati, e infatti in parecchi hanno rinunciato.

Adesso il tetto c’è per tutti. Chi ha un punteggio ISA compreso tra 6 e 8 non può vedersi proporre un incremento superiore al 30%. Chi sta sotto 6 si ferma al 35%.

È la mossa con cui il legislatore prova ad ampliare la platea, dopo due edizioni con numeri di adesione inferiori alle attese.

Cosa si porta a casa chi aderisce

Il pacchetto di vantaggi è stato ritoccato ad agosto dal decreto correttivo Omnibus, entrato in vigore il 12 agosto.

Per chi rinnova il concordato il beneficio più concreto riguarda le compensazioni: sparisce l’obbligo del visto di conformità fino a 100.000 euro per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP. Si aggiungono l’anticipo di due anni dei termini di accertamento, l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito, la possibilità di rateizzare le imposte del biennio senza interessi e l’esclusione dalle maggiorazioni del 10% sulle imposte sui redditi e del 3% sull’IRAP nel calcolo degli acconti.

Sempre per chi rinnova, i termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027. E l’iperammortamento diventa pienamente deducibile.

C’è poi una correzione tecnica che vale parecchio in termini di rischio. Prima, aderire senza averne i requisiti comportava la decadenza dal concordato, con l’obbligo di calcolare comunque le imposte sul reddito concordato se più alto di quello effettivo. Ora l’adesione viziata è semplicemente priva di effetti: il concordato non nasce, e il contribuente torna al reddito reale.

Il ravvedimento speciale sugli anni 2020-2023

L’articolo 29 del correttivo apre una porta che interessa parecchi studi.

Chi applica gli ISA e rinnova l’adesione al concordato per il 2026-2027 può sanare le annualità dal 2020 al 2023 versando un’imposta sostitutiva calcolata su un incremento percentuale del reddito già dichiarato. L’aliquota varia in base al punteggio ISA ottenuto in ciascun anno: più alto il punteggio, più leggero il prelievo.

Per il 2020 e il 2021, in considerazione dell’emergenza Covid, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%.

Due dettagli pratici: si può scegliere di ravvedere anche solo alcune annualità, e per ciascun anno il versamento della sola imposta sostitutiva sui redditi non può comunque scendere sotto i 1.000 euro.

Come si aderisce, in concreto

L’adesione passa dal modello CPB 2026/2027 e può essere trasmessa in due modi: in forma autonoma, utilizzando il solo frontespizio del modello Redditi 2026 e valorizzando la casella “Comunicazione CPB”, oppure insieme al modello ISA all’interno della dichiarazione.

Nella casella il codice 1 vale come adesione e il codice 2 come revoca. Il codice 3, introdotto quest’anno, consente la revoca attraverso il flusso dichiarativo.

Vale la pena ricordare due cose che sfuggono spesso. L’adesione non produce alcun effetto ai fini IVA: l’imposta sul valore aggiunto continua a seguire le regole ordinarie, sui dati reali. E il secondo o unico acconto va versato entro il 30 novembre 2026, al netto di quanto già corrisposto con il primo.

Le domande che si fanno tutti

Qual è la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027?
Lunedì 2 novembre 2026. Il termine di legge è il 31 ottobre, ma cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo utile.

I forfettari possono aderire?
No. Sono esclusi dal biennio 2025-2026 e restano fuori anche per il 2026-2027.

Cosa succede se aderisco e poi il reddito reale è più basso?
Le imposte restano calcolate sul reddito concordato. È il rischio strutturale dello strumento, e va valutato sul proprio andamento previsto, non su quello passato.

Posso revocare l’adesione?
Sì, entro la stessa scadenza prevista per l’accettazione della proposta.

L’adesione vale anche per l’IVA?
No. Il concordato riguarda le imposte dirette e il valore della produzione netta ai fini IRAP, non l’IVA.