Legge elettorale, svolta al Senato: premio al 42%, tre preferenze, capilista bloccati e fino a 7mila firme. Voto finale il 15 settembre

Daniela Devecchi

Legge elettorale, svolta al Senato: premio al 42%, tre preferenze, capilista bloccati e fino a 7mila firme. Voto finale il 15 settembre

La riforma della legge elettorale entra nella fase decisiva. Dopo le modifiche approvate a Palazzo Madama, il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di governabilità, soglia fissata al 42%, fino a tre preferenze e capilista bloccati. Cambiano anche le regole per i piccoli partiti e aumentano le firme richieste ad alcune nuove formazioni politiche.

C’è però un punto essenziale: al 12 settembre 2026 la nuova legge elettorale non è ancora legge. Il Senato deve procedere alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale, previste per martedì 15 settembre alle ore 10. Poiché Palazzo Madama ha modificato il testo già approvato dalla Camera il 16 luglio, in caso di via libera il provvedimento dovrà tornare a Montecitorio.

Premio al 42%

Non basta quindi superare il 42% in uno solo dei due rami del Parlamento. Le condizioni devono verificarsi in entrambe le Camere e deve essere la stessa lista o coalizione a risultare prima.

Se nessuno raggiunge la soglia richiesta, oppure se il risultato delle due Camere non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste, i seggi vengono distribuiti con il metodo proporzionale senza premio.

È previsto inoltre un limite massimo alla rappresentanza ottenibile attraverso il meccanismo: 220 deputati e 113 senatori, esclusi i seggi della circoscrizione Estero.

Restano lo sbarramento del 3% per le singole liste e quello del 10% per le coalizioni.

Tornano le preferenze

La modifica più evidente per gli elettori riguarda la scelta dei candidati.

Il Senato ha approvato il 10 settembre, con 97 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, l’emendamento che introduce la possibilità di esprimere fino a tre preferenze.

Sulla scheda saranno presenti sette candidati: un capolista bloccato e altri sei nomi sui quali sarà possibile esprimere la preferenza attraverso una croce.

Quando vengono indicate più preferenze deve essere rispettata l’alternanza di genere prevista dalla norma.

Non si tratta quindi di preferenze estese a tutti i candidati. Il primo nome della lista resta deciso dal partito e non è sottoposto alla scelta dell’elettore.

Il Senato ha infatti respinto, con 68 sì e 99 no, la proposta delle opposizioni che chiedeva di eliminare il capolista bloccato.

Capilista e quote di genere

Con la nuova formulazione cambia anche una delle regole presenti nel sistema attuale.

Per i capilista non rimane il precedente limite complessivo del 60%-40% tra i generi previsto dal Rosatellum. Restano invece le norme sull’alternanza tra uomini e donne nell’ordine degli altri candidati e nell’espressione delle preferenze multiple.

È uno dei punti che potrebbe tornare al centro della discussione quando il testo arriverà nuovamente alla Camera.

Piccoli partiti e soglia del 3%

Il Senato ha modificato anche la norma che riguarda i voti raccolti dai partiti più piccoli.

Con il testo approvato dalla Camera, le liste sotto determinate soglie rischiavano di non contribuire pienamente al conteggio necessario alla coalizione per raggiungere il 42%.

La modifica approvata a Palazzo Madama stabilisce invece che anche i voti delle liste coalizzate che rimangono sotto il 3% possono concorrere al totale utilizzato per verificare il raggiungimento della soglia del premio.

Questo non significa che quelle liste ottengano automaticamente parlamentari.

Una cosa è il calcolo dei voti della coalizione per arrivare al 42%, un’altra è il superamento della soglia richiesta per partecipare alla distribuzione dei seggi.

Di conseguenza, un piccolo partito può contribuire alla vittoria della coalizione pur senza riuscire ad eleggere propri rappresentanti.

Firme da 6mila a 7mila

Sul fronte della presentazione delle liste arriva una delle modifiche più discusse.

Per alcune formazioni politiche senza rappresentanza parlamentare vengono richieste almeno 6mila e non più di 7mila firme per collegio.

Durante il confronto era stata valutata una soglia ancora più alta, compresa tra 9mila e 10mila sottoscrizioni, poi ridotta nella riformulazione approvata.

Per le formazioni che rientrano nelle condizioni di rappresentanza parlamentare previste dalla norma continuano invece a operare regole differenti, comprese le ipotesi nelle quali rimane il requisito compreso tra 1.500 e 2mila firme o l’esonero.

In caso di elezioni anticipate, nelle condizioni indicate dalla legge, il numero delle sottoscrizioni richieste viene dimezzato.

La norma è stata approvata al Senato con 87 voti favorevoli e ha provocato una forte opposizione politica.

Niente ballottaggio

Una delle ipotesi discusse nelle settimane precedenti è uscita dal testo.

Non è previsto alcun ballottaggio nazionale tra le prime due coalizioni qualora nessuno raggiunga il 42%.

Se manca la soglia necessaria per assegnare il premio, si applica quindi il sistema proporzionale previsto dalla riforma.

La soglia del premio rimane al 42%: non è passata neppure l’ipotesi di ridurla al 41%.

Indicazione del premier

Il testo introduce anche l’obbligo per liste e coalizioni di indicare, insieme al programma, la persona proposta per la carica di Presidente del Consiglio.

Questo passaggio non equivale però all’elezione diretta del premier.

La Costituzione continua ad attribuire al Presidente della Repubblica il compito di nominare il Presidente del Consiglio. L’indicazione contenuta nella documentazione elettorale ha quindi un significato politico, ma non modifica da sola il procedimento costituzionale di formazione del Governo.

Via i collegi uninominali

La riforma supera l’impianto basato sulla combinazione tra collegi uninominali e proporzionali che caratterizza il Rosatellum.

Il nuovo modello punta sui collegi plurinominali e sulla distribuzione proporzionale dei seggi, accompagnata dall’eventuale premio di governabilità.

Restano le specificità territoriali espressamente previste dal testo.

È un cambiamento sostanziale: viene ridimensionato il meccanismo attraverso il quale, nel sistema attuale, un candidato conquista direttamente il seggio arrivando primo nel proprio collegio.

Voto fuori sede

La riforma interviene anche sul voto degli elettori temporaneamente domiciliati lontano dal comune di iscrizione elettorale.

Il testo prevede la possibilità di votare nel comune di domicilio temporaneo per elezioni politiche, europee e referendum.

Per chi si trova fuori sede per motivi di studio o lavoro è prevista, in via generale, una permanenza di almeno nove mesi in un comune situato in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale.

Per documentati motivi di cura la permanenza minima prevista scende a tre mesi.

La disciplina stabilisce inoltre specifici termini per richiedere l’iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede.

Le reazioni politiche

Giorgia Meloni ha rivendicato l’introduzione delle preferenze come una scelta sostenuta da Fratelli d’Italia e dal centrodestra.

Le opposizioni contestano invece il mantenimento dei capilista bloccati, sostenendo che il sistema non consenta agli elettori di scegliere tutti i parlamentari attraverso le preferenze.

Lo scontro più duro delle ultime ore riguarda però la raccolta delle firme. Giuseppe Conte ha chiesto pubblicamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di intervenire sulla norma relativa alle nuove formazioni politiche.

Al 12 settembre non risulta una presa di posizione pubblica del Quirinale contro la riforma. La richiesta di Conte resta quindi una posizione politica del leader del Movimento 5 Stelle.

Il nodo costituzionale

Durante il confronto parlamentare sono stati sollevati dubbi anche sul meccanismo previsto per il Senato.

L’articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto “a base regionale”, mentre il premio previsto dalla riforma parte da un risultato nazionale.

Le opposizioni e alcuni esperti hanno contestato questa impostazione. La maggioranza ritiene invece il sistema compatibile con la Costituzione.

Non esiste, allo stato attuale, alcuna pronuncia della Corte costituzionale che abbia dichiarato illegittima la riforma. È quindi corretto parlare di dubbi e contestazioni costituzionali, non di incostituzionalità accertata.

Cosa succede ora

L’appuntamento decisivo è fissato per martedì 15 settembre 2026, quando il Senato dovrebbe procedere alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale.

Il testo è già cambiato rispetto a quello approvato dalla Camera il 16 luglio. Per questo, dopo un eventuale sì di Palazzo Madama, la riforma dovrà tornare a Montecitorio.

L’esame alla Camera è previsto a partire dal 28 settembre.

Solo dopo l’approvazione dello stesso identico testo da parte di entrambe le Camere il provvedimento potrà concludere il suo percorso parlamentare.

FAQ sulla nuova legge elettorale

La nuova legge elettorale è già stata approvata?

No. Al 12 settembre 2026 il testo è ancora all’esame del Senato. La votazione finale è prevista per il 15 settembre e, viste le modifiche apportate, sarà necessario un nuovo passaggio alla Camera.

Qual è la soglia per ottenere il premio di maggioranza?

La soglia prevista è il 42% dei voti validi, da raggiungere nelle condizioni stabilite dal testo sia alla Camera sia al Senato.

Quanti seggi assegna il premio?

Il premio vale 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.

Si potranno scegliere i candidati?

Sì. Il testo approvato dal Senato consente di esprimere fino a tre preferenze, ma il capolista resta bloccato.

Quante firme servono ai nuovi partiti?

Per le formazioni senza la rappresentanza parlamentare richiesta dalla legge sono previste da 6mila a 7mila firme per collegio, con discipline differenti per i partiti che rientrano nelle altre condizioni previste dalla norma.

È previsto il ballottaggio?

No. L’ipotesi del secondo turno è stata accantonata. Se non ricorrono le condizioni per il premio al 42%, si procede con la distribuzione proporzionale dei seggi.