La riforma del bollo auto è diventata legge. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto, è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Le misure non partiranno però tutte nello stesso momento: alcune sono già operative, altre scatteranno nel 2027, mentre il nuovo calendario dei versamenti debutterà il 1° gennaio 2028.
Il provvedimento non cancella la tassa e non stabilisce una riduzione generalizzata degli importi. Interviene soprattutto su scadenze, noleggio a lungo termine, vendita dei veicoli ai concessionari, fermo amministrativo e controlli. Rimane anche il superbollo per le auto più potenti.
Scadenze dal 2028
La modifica più rilevante riguarda i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2028. Per queste auto il periodo tributario durerà dodici mesi e decorrerà dal mese di immatricolazione.
Il primo bollo dovrà essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo. Se un’automobile viene immatricolata a marzo 2028, il proprietario potrà effettuare il versamento entro il 30 aprile. Negli anni seguenti, invece, il termine cadrà nell’ultimo giorno del mese di immatricolazione, quindi entro il 31 marzo.
Il sistema sostituirà il calendario basato sulle tradizionali scadenze periodiche e renderà il pagamento direttamente collegato alla data in cui il mezzo è stato registrato.
La tassa dovrà essere versata ogni anno e in un’unica soluzione. Le Regioni potranno comunque autorizzare pagamenti quadrimestrali per determinate categorie di veicoli, da individuare attraverso una propria legge. Non si tratterà , dunque, di una rateizzazione disponibile automaticamente per ogni automobilista.
Auto già immatricolate
Per i veicoli registrati entro il 31 dicembre 2027 continueranno a valere le scadenze precedenti. I proprietari non dovranno modificare il proprio calendario soltanto perché la riforma è entrata in vigore.
Le singole Regioni conserveranno la possibilità di adottare disposizioni differenti. In assenza di una norma regionale specifica, le automobili già circolanti manterranno la periodicità utilizzata fino a quel momento.
Una disciplina particolare riguarderà i mezzi già immatricolati che, dopo il 31 dicembre 2027, usciranno da un regime di esenzione o sospensione. In questo caso il bollo tornerà a essere versato annualmente in un’unica soluzione, secondo il nuovo criterio collegato al mese di prima immatricolazione.
Fermo amministrativo
Dal 12 agosto 2026 il decreto chiarisce che il bollo resta dovuto anche quando sul veicolo è stato disposto un fermo amministrativo fiscale.
L’impossibilità di utilizzare l’automobile non fa quindi venire meno l’obbligo tributario. Il proprietario dovrà continuare a pagare per le annualità successive finché il mezzo risulterà intestato a suo nome, nonostante il divieto di circolazione.
La disposizione riguarda i fermi disposti dall’agente della riscossione o dai soggetti ai quali l’ente territoriale ha affidato il recupero del tributo. Il fermo amministrativo non deve essere confuso con altri eventi, come la radiazione, il furto regolarmente denunciato o la perdita di possesso annotata negli archivi competenti.
Vendita al concessionario
Cambiano anche le regole per chi cede un’automobile a un concessionario o a un altro professionista che commercia veicoli.
L’obbligo di pagare il bollo si interrompe soltanto quando la cessione viene trascritta al Pubblico registro automobilistico. Non sono sufficienti la consegna materiale del mezzo, la fattura di vendita o una procura speciale con la quale il proprietario autorizza il rivenditore a venderlo.
La trascrizione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessione. Se avviene più tardi, l’interruzione non potrà essere riconosciuta per i periodi tributari compresi tra la vendita e l’effettiva registrazione al PRA.
L’effetto parte dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della cessione e dura fino al mese precedente alla rivendita. Per ciascun veicolo inserito nel regime di sospensione è previsto un diritto fisso di 1,55 euro, salvo che la Regione decida di rinunciare all’incasso.
Regione competente
Il bollo viene attribuito alla Regione nella quale risiede il soggetto tenuto al pagamento. Per una persona fisica conta quindi la residenza, mentre per le società si considera normalmente la sede legale.
Quando la sede legale è diversa dal luogo in cui si svolge in modo continuativo la gestione ordinaria principale dell’impresa, sarà quest’ultimo a determinare la destinazione del gettito. Le società interessate dovranno aggiornare le informazioni registrate nel Repertorio economico amministrativo entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Per le imprese estere con più sedi secondarie in Italia conterà la sede nella quale viene svolta la gestione ordinaria principale.
Pagamento alla Regione sbagliata
La riforma introduce una procedura specifica per il bollo versato all’ente sbagliato. La Regione che ha incassato una somma non di propria competenza dovrà trasferirla a quella alla quale il tributo spettava realmente.
Il contribuente potrà comunicare l’errore indicando gli estremi del pagamento, l’importo versato e il veicolo interessato. Gli enti dovranno mettere a disposizione un modello o un servizio tecnologico per trasmettere le informazioni.
La somma, pertanto, non dovrebbe essere nuovamente richiesta al proprietario quando il versamento risulta eseguito ma attribuito alla Regione errata.
Noleggio dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 cambierà il soggetto formalmente responsabile del bollo nei contratti di noleggio a lungo termine senza conducente.
L’obbligo sarà attribuito all’utilizzatore indicato nel contratto annotato al PRA e durerà fino alla scadenza del rapporto. La disciplina interesserà i contratti sottoscritti dal 2027, quelli precedenti prorogati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2026 e gli accordi già firmati la cui esecuzione comincerà nel nuovo anno.
La società di noleggio potrà continuare a occuparsi materialmente del versamento e a comprenderne il costo nel canone. Sul piano tributario, tuttavia, il soggetto obbligato sarà l’utilizzatore. La Regione destinataria del gettito verrà individuata sulla base della sua residenza e non più attraverso la sede della società proprietaria.
Superbollo confermato
La riforma non elimina il superbollo, l’addizionale erariale applicata alle autovetture con potenza superiore a 185 kW.
Dal 1° gennaio 2027 le esenzioni deliberate dalle Regioni per il bollo ordinario non potranno cancellare automaticamente anche questa maggiorazione. Per non pagare il superbollo sarà necessaria un’esenzione prevista dalla legislazione statale.
Restano quindi in vigore l’importo di 20 euro per ogni kilowatt eccedente la soglia di 185 kW e le riduzioni collegate all’età del veicolo. La maggiorazione diminuisce dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione e cessa al compimento del ventesimo anno.
Tariffe invariate
Il decreto non introduce un rincaro nazionale e non modifica i principali parametri utilizzati per calcolare il bollo. L’importo continuerà a dipendere dalla potenza espressa in kilowatt, dalla classe ambientale e dalle tariffe regionali.
Le vecchie tabelle vengono aggiornate inserendo, accanto alle classi Euro 4 ed Euro 5, anche quelle superiori. Non viene introdotto un nuovo calcolo fondato direttamente sulle emissioni di anidride carbonica.
Non nasce neppure un’esenzione nazionale per i redditi bassi. Le agevolazioni per veicoli elettrici, ibridi, storici e destinati alle persone con disabilità continueranno a seguire la normativa statale e quella approvata da ciascuna Regione.
Sconto con addebito
Le Regioni possono riconoscere una riduzione fino al 20% sulle proprie entrate quando il contribuente autorizza l’addebito permanente sul conto corrente bancario o postale.
Lo sconto non viene applicato automaticamente al bollo in tutta Italia. Serve una legge o un regolamento regionale che ne stabilisca l’introduzione, la percentuale effettiva e l’eventuale importo massimo agevolabile. La Regione può anche scegliere uno sconto fisso in alternativa alla riduzione percentuale.
Sono escluse le entrate che devono essere riscosse esclusivamente tramite modello F24.
Debiti e rate
La possibilità di dividere un debito fino a 72 rate mensili non riguarda il normale pagamento annuale del bollo. Entra in gioco dopo la contestazione di somme non versate e richiede una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà economica.
Fino a 100 euro non è prevista rateizzazione. Tra 100,01 e 500 euro si possono ottenere fino a quattro rate; da 500,01 a 3.000 euro da cinque a dodici; da 3.000,01 a 6.000 euro da tredici a ventiquattro; da 6.000,01 a 20.000 euro da venticinque a trentasei. Solo oltre 20.000 euro si può arrivare fino a settantadue mensilità .
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi, determina la decadenza dal beneficio e rende immediatamente riscuotibile il debito residuo.
Controlli con ANTA
Il decreto rafforza l’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, indicato con l’acronimo ANTA. La banca dati verrà coordinata con gli archivi delle Regioni, delle Province autonome, dell’Agenzia delle Entrate e del PRA.
Il sistema supporterà la piattaforma PagoPA nella determinazione dell’importo e nell’abbinamento del versamento all’ente competente. Servirà inoltre ad aggiornare le posizioni dei veicoli, correggere i dati inesatti e individuare più rapidamente i bolli non pagati.
Le Regioni manterranno i propri archivi, ma dovranno assicurarne l’integrazione e il continuo aggiornamento. La riforma punta così a ridurre gli errori amministrativi e, nello stesso tempo, a rendere più efficaci gli accertamenti.
Abolizione esclusa
Le dichiarazioni politiche sulla possibile cancellazione del bollo non fanno parte della riforma approvata. La riduzione o abolizione della tassa rimane una proposta, priva al momento di una misura operativa e delle necessarie coperture.
Nel 2024 il bollo auto ha prodotto un gettito di circa 7,48 miliardi di euro, destinato principalmente ai bilanci regionali. Qualsiasi cancellazione richiederebbe quindi l’individuazione di risorse alternative per compensare le entrate perse.
La novità concreta non è l’eliminazione del tributo, ma il riordino delle modalità con cui viene pagato, attribuito e controllato.
FAQ
Quando entra in vigore la riforma del bollo auto?
Il decreto è in vigore dal 12 agosto 2026, ma le nuove scadenze collegate al mese di immatricolazione partiranno il 1° gennaio 2028.
Il bollo auto viene abolito?
No. La tassa resta in vigore e il decreto non ne dispone né la cancellazione né una riduzione nazionale.
Chi possiede già un’auto dovrà cambiare scadenza?
In generale no. I veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2027 manterranno il calendario precedente, salvo diverse disposizioni regionali.
Il bollo deve essere pagato con il fermo amministrativo?
Sì. La riforma stabilisce espressamente che il fermo amministrativo fiscale non interrompe l’obbligo di versamento.
È previsto uno sconto del 20% per tutti?
No. Ogni Regione dovrà decidere se introdurlo e a quali condizioni. Sarà comunque necessario autorizzare l’addebito permanente sul conto corrente.
Il superbollo è stato cancellato?
No. Continua ad applicarsi alle autovetture con potenza superiore a 185 kW secondo gli importi e le riduzioni già previste.
Dal 2028 il bollo potrà essere pagato a rate?
La regola generale prevede un unico versamento annuale. Le Regioni potranno autorizzare il pagamento quadrimestrale soltanto per specifiche categorie di veicoli.

Sono giornalista pubblicista laureata in letteratura e content manager con una grande passione per la scrittura






