Legge 104, permessi 2026: tre giorni confermati, 10 ore in più per visite e cure, nuovi controlli INPS e domanda semplificata

Daniela Devecchi

Legge 104, permessi 2026: tre giorni confermati, 10 ore in più per visite e cure, nuovi controlli INPS e domanda semplificata

Le novità del 2026 sui permessi per disabilità hanno creato parecchia confusione. Il punto da chiarire subito è uno: i tre giorni mensili previsti dalla Legge 104 non sono aumentati. Restano confermati, alle stesse condizioni già in vigore.

Dal 1° gennaio è entrata però in funzione una tutela diversa: dieci ore annue aggiuntive per visite, esami e cure mediche, riservate ai lavoratori con determinate patologie e, in alcuni casi, ai genitori di figli minorenni. Cambiano anche i controlli sui permessi e, in numerose province, il procedimento per ottenere il riconoscimento della disabilità.

Permessi Legge 104: cosa resta

Il lavoratore con disabilità grave e il dipendente autorizzato ad assistere un familiare continuano ad avere diritto a tre giorni di permesso retribuito ogni mese. I giorni possono essere utilizzati consecutivamente, separatamente oppure frazionati in ore, secondo le regole applicabili al rapporto di lavoro.

Per accedere alla misura occorre il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Una percentuale di invalidità civile, anche elevata, non sostituisce questo requisito.

Il lavoratore disabile può scegliere, in alternativa ai tre giorni mensili, i riposi giornalieri: due ore al giorno quando l’orario è pari o superiore a sei ore, un’ora se l’attività lavorativa dura meno di sei ore.

Regole specifiche continuano ad applicarsi ai genitori di figli con disabilità grave, che possono utilizzare, in base all’età del minore, riposi giornalieri, giorni di permesso o prolungamento del congedo parentale.

Più familiari per la stessa persona

La presenza di più familiari autorizzati non moltiplica il numero dei giorni. Fratelli, figli, coniuge o altri soggetti aventi diritto possono alternarsi nell’assistenza, ma il limite complessivo rimane di tre giorni al mese per la stessa persona con disabilità grave.

Se due familiari assistono lo stesso beneficiario, quindi, non ricevono tre giorni ciascuno. Dovranno dividersi il plafond mensile disponibile, evitando di utilizzare il permesso nella stessa giornata.

È invece possibile che un lavoratore assista più persone con disabilità grave, purché siano rispettate le condizioni previste e l’assistenza non possa essere garantita diversamente.

Dieci ore in più nel 2026

La novità più rilevante è arrivata con la Legge 106 del 2025 ed è operativa dal 1° gennaio 2026. I dipendenti pubblici e privati possono disporre di ulteriori dieci ore di permesso ogni anno per sottoporsi a:

  • visite mediche;
  • esami strumentali;
  • analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
  • cure mediche frequenti.

Il diritto riguarda chi è affetto da una malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da una patologia invalidante o cronica, comprese quelle rare, che comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Le dieci ore si aggiungono alle assenze già riconosciute dalla legge e dai contratti collettivi. Non sostituiscono i permessi della Legge 104, ma non rappresentano neppure un aumento dei suoi tre giorni mensili: si tratta di una tutela autonoma, con requisiti e finalità differenti.

Permessi anche per i figli

Le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore dipendente che abbia un figlio minorenne affetto da una delle patologie previste.

Il permesso serve ad accompagnare il minore a visite, analisi, esami o cure. Ogni genitore lavoratore dispone del proprio monte ore e il diritto dell’uno non riduce quello dell’altro.

Se nella famiglia ci sono più figli minorenni in possesso dei requisiti, le ore vengono riconosciute per ciascun figlio. Il lavoratore che abbia a sua volta una patologia tutelata può inoltre utilizzare le ore spettanti per sé senza perdere quelle destinate all’assistenza del minore.

Come chiedere le 10 ore

La richiesta deve essere presentata direttamente al datore di lavoro. Non è prevista una domanda telematica del dipendente all’INPS.

Prima dell’assenza occorre una prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale oppure da uno specialista operante presso una struttura pubblica o privata accreditata. Terminata la visita o la cura, il dipendente deve consegnare l’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria.

Le ore possono essere utilizzate in periodi interi. Non sono quindi ammesse frazioni inferiori a un’ora. L’assenza deve inoltre essere collegata a una delle prestazioni sanitarie indicate dalla normativa.

La misura è destinata ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Restano esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.

Pagamento delle ore

Nel settore privato le dieci ore non corrispondono necessariamente alla normale retribuzione piena. Per il pagamento si applicano le regole dell’indennità economica di malattia previste per la categoria del lavoratore.

L’importo viene anticipato dal datore di lavoro, che lo recupera successivamente attraverso il conguaglio contributivo. Per i periodi utilizzati è riconosciuta la copertura contributiva figurativa.

Il trattamento concreto può quindi variare in base al settore, alla qualifica e alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Controlli INPS sui permessi

Il sistema dei controlli diventa più strutturato. I dati relativi ai permessi della Legge 104, ai congedi straordinari e alle altre assenze collegate all’assistenza possono essere incrociati con le informazioni contenute nei flussi contributivi trasmessi dai datori di lavoro.

L’obiettivo è verificare la corrispondenza tra giornate dichiarate, somme conguagliate e soggetti assistiti, individuando eventuali sovrapposizioni o anomalie.

Per il lavoratore non nasce un obbligo generalizzato di dimostrare di essere rimasto per tutta la giornata nella casa della persona disabile. Rimane però necessario utilizzare il permesso per finalità compatibili con l’assistenza. Un impiego estraneo a tale scopo può comportare conseguenze disciplinari, perdita del beneficio e, nei casi più gravi, responsabilità ulteriori.

Da settembre 2026 è previsto anche un nuovo dato obbligatorio nelle denunce contributive riguardanti permessi 104 e congedi straordinari. Si tratta di un adempimento a carico del datore di lavoro o del consulente, non di una nuova domanda per il dipendente.

Domanda Legge 104 semplificata

La riforma dell’accertamento della disabilità ha modificato la procedura nelle province coinvolte nella sperimentazione.

Dove il nuovo sistema è già operativo, il procedimento parte con il certificato medico introduttivo trasmesso telematicamente. Il cittadino non deve inviare la successiva domanda amministrativa e l’INPS assume il ruolo di titolare unico della valutazione di base.

Dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è stata estesa ad altre 40 province, tra le quali figurano Roma, Milano, Torino, Bologna, Caserta, Catania, Messina, Cagliari, Venezia e Verona. L’entrata a regime su tutto il territorio nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027.

Congedo fino a 24 mesi

La Legge 106 del 2025 ha introdotto anche un congedo fino a 24 mesi, utilizzabile in modo continuativo o frazionato. Ne può beneficiare il dipendente affetto personalmente da una malattia oncologica, invalidante o cronica alla quale sia associata un’invalidità almeno pari al 74%.

Il congedo non è retribuito, tutela la conservazione del posto e non permette di svolgere altre attività lavorative. Il periodo non viene conteggiato nell’anzianità di servizio e non dispone di una copertura contributiva automatica, anche se può essere riscattato secondo le condizioni previste.

Questa misura non coincide con il congedo straordinario retribuito destinato a chi assiste un familiare con disabilità grave. Il nuovo congedo tutela il lavoratore malato, mentre quello disciplinato dal decreto legislativo 151 del 2001 riguarda il caregiver.

FAQ

Nel 2026 i giorni di permesso della Legge 104 sono aumentati?

No. Rimangono tre al mese. Le dieci ore annue rappresentano una tutela sanitaria distinta.

Le dieci ore spettano a tutti i titolari della Legge 104?

No. Sono riconosciute soltanto in presenza delle patologie e del grado di invalidità previsti dalla Legge 106 del 2025.

Serve una domanda all’INPS per ottenere le ore aggiuntive?

No. Il lavoratore deve presentare la richiesta e la documentazione sanitaria al proprio datore di lavoro.

Due familiari possono avere tre giorni ciascuno per assistere la stessa persona?

No. Possono alternarsi, ma il limite resta di tre giorni complessivi al mese per il medesimo beneficiario.

Il congedo di 24 mesi è pagato?

No. È un congedo non retribuito che garantisce la conservazione del posto di lavoro.

La sola invalidità civile dà diritto ai tre giorni della Legge 104?

No. Per i permessi ordinari occorre il riconoscimento della disabilità grave previsto dall’articolo 3, comma 3.