Legittima difesa, cosa cambia con il nuovo ddl Sicurezza: stop ai risarcimenti per rapinatori, reati coinvolti e perché la norma non salva Mario Roggero

Daniela Devecchi

Legittima difesa, cosa cambia con il nuovo ddl Sicurezza: stop ai risarcimenti per rapinatori, reati coinvolti e perché la norma non salva Mario Roggero

Due date, a distanza di appena ventiquattro ore, hanno riacceso il confronto sulla legittima difesa. Il 14 luglio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo ddl Sicurezza; il giorno successivo la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo.

Il provvedimento varato dal Governo interviene sui risarcimenti richiesti da chi rimane ferito mentre sta commettendo determinati reati. Non cambia, invece, le condizioni previste dal Codice penale per riconoscere la legittima difesa. Una distinzione decisiva per comprendere sia la nuova proposta sia il caso Roggero.

Ddl Sicurezza, cosa cambia

Il nuovo ddl introduce una modifica sul piano civile: chi commette alcuni gravi reati e subisce un danno durante la reazione della persona offesa non potrà chiedere un risarcimento.

L’obiettivo è evitare che la vittima di una rapina, di una violenza sessuale o di un altro delitto particolarmente grave debba pagare chi ha dato origine all’aggressione. La misura può operare anche quando la reazione supera i limiti della legittima difesa e conserva una rilevanza penale.

Questo significa che una persona potrebbe essere condannata per aver reagito in maniera eccessiva, senza però dover risarcire l’aggressore. La responsabilità penale e quella civile seguirebbero due percorsi distinti.

I reati interessati

L’esclusione del risarcimento non riguarda qualsiasi illecito. Il ddl individua un gruppo preciso di reati:

  • violenza sessuale;
  • atti sessuali con minorenne;
  • violenza sessuale di gruppo;
  • furto in abitazione;
  • furto con strappo;
  • rapina;
  • sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il danno deve essere provocato dalla persona offesa in occasione del reato. Sarà importante capire come il Parlamento definirà questo collegamento, soprattutto nei casi in cui l’aggressore sia già uscito dall’abitazione o dal negozio e stia tentando di fuggire.

La formula utilizzata potrebbe diventare uno dei passaggi più discussi durante l’esame parlamentare. Pochi secondi e pochi metri, in situazioni di questo tipo, possono separare una reazione ancora collegata al pericolo da una condotta successiva.

Non è ancora legge

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri è un disegno di legge, non un decreto immediatamente esecutivo. La norma sui risarcimenti, quindi, non è ancora applicabile.

Il provvedimento dovrà essere trasmesso alle Camere e affrontare l’esame delle commissioni e dell’Aula. Deputati e senatori potranno approvarlo, respingerlo o modificarne singole parti. Solo dopo il voto del Parlamento, la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le disposizioni potranno entrare in vigore.

Chiamarla già “nuova legge sulla legittima difesa” non è corretto. Al 16 luglio 2026 si tratta di una proposta governativa sulla quale l’iter legislativo deve ancora cominciare.

Legittima difesa penale

La legittima difesa continua a essere regolata dall’articolo 52 del Codice penale. Perché la reazione sia giustificata devono essere presenti un’offesa ingiusta, un pericolo attuale, la necessità di difendersi e una proporzione tra l’offesa e la risposta.

Il pericolo attuale è il punto centrale. La difesa è ammessa quando la minaccia è in corso e non esistono alternative concrete per proteggere sé stessi o altre persone. Se l’aggressione è terminata, la successiva reazione può essere valutata come un fatto autonomo.

Il ddl non introduce un diritto generalizzato a usare armi contro chi ruba. Non rende lecito inseguire un ladro per punirlo e non impedisce alla magistratura di aprire un’indagine. Omicidio e lesioni possono continuare a essere contestati quando mancano i requisiti della legittima difesa.

Risarcimenti e Codice civile

La legge attuale già esclude la responsabilità civile di chi provoca un danno agendo in legittima difesa. Lo stabilisce l’articolo 2044 del Codice civile.

La questione cambia quando il giudice ritiene che i limiti siano stati superati. In alcune ipotesi l’aggressore ferito, oppure i familiari in caso di morte, possono ottenere un’indennità o un risarcimento, determinato considerando la gravità della condotta e il contributo dello stesso danneggiato.

Il ddl vuole restringere questo spazio. Per i delitti inseriti nell’elenco, l’autore del reato perderebbe il diritto a essere risarcito dalla persona aggredita. Resterebbe però possibile una condanna penale per la reazione ritenuta illegittima.

Il caso Mario Roggero

Il 28 aprile 2021 Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli e Alessandro Modica entrarono nella gioielleria Roggero, a Gallo di Grinzane Cavour. Avevano un coltello e una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Nel negozio si trovavano Mario Roggero, la moglie e la figlia.

Durante la rapina le due donne furono minacciate e aggredite. Quando i tre uomini uscirono dal locale, il gioielliere prese la pistola che deteneva regolarmente, li inseguì nel parcheggio e sparò.

Mazzarino e Spinelli morirono. Modica, che si trovava alla guida dell’automobile predisposta per la fuga, venne ferito a una gamba e riuscì ad allontanarsi. Fu arrestato alcune ore dopo al Pronto soccorso di Savigliano.

Roggero ha sempre sostenuto di aver agito per proteggere sé stesso e la famiglia. I giudici hanno ricostruito diversamente la fase degli spari: la rapina era terminata, i tre uomini stavano fuggendo e il pericolo non era più attuale.

La condanna definitiva

In primo grado la Corte d’Assise di Asti condannò Mario Roggero a 17 anni di reclusione. La Corte d’Assise d’Appello di Torino ridusse la pena a 14 anni e 9 mesi, senza riconoscere la legittima difesa.

Non furono accolte neppure la tesi della legittima difesa putativa e quella dell’eccesso colposo. Secondo le sentenze di merito, non esisteva più una situazione difensiva da valutare: gli spari furono esplosi quando l’assalto era concluso.

Il 15 luglio 2026 la prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso. La condanna per i due omicidi e per il tentato omicidio di Alessandro Modica è diventata irrevocabile.

Perché il ddl non salva Roggero

La proposta non può cancellare la pena inflitta al gioielliere. Anche se fosse già in vigore, non cambierebbe la parte penale del processo, perché non modifica il requisito del pericolo attuale.

Non può intervenire automaticamente neppure sui risarcimenti stabiliti nella sentenza. I fatti risalgono al 2021 e le norme civili sostanziali, in assenza di un’esplicita previsione contraria, non hanno efficacia retroattiva. Inoltre la Cassazione ha ormai confermato le decisioni adottate nei precedenti gradi di giudizio.

La definizione di “norma salva Roggero” descrive quindi l’origine politica del provvedimento, ma non i suoi effetti reali. Il caso del gioielliere ha alimentato il confronto sui risarcimenti agli autori di reati; la sua posizione giudiziaria, però, resta immutata.

Il nodo della fuga

Il caso Roggero permette di individuare una questione che potrebbe ripresentarsi con la futura norma. Il ddl parla di danno provocato “in occasione” della commissione del reato, ma non è ancora chiaro fin dove si estenda questo rapporto.

Se il rapinatore è ancora nel negozio e minaccia le persone presenti, il collegamento appare immediato. La valutazione diventa più delicata quando il responsabile è già all’esterno e sta scappando.

Se il testo verrà approvato, saranno i giudici a dover stabilire quando la reazione rimane legata alla rapina e quando assume una natura diversa. Nel processo Roggero è prevalsa la seconda ricostruzione: l’inseguimento e gli spari sono stati considerati successivi alla cessazione del pericolo.

Le cifre del risarcimento

Le parti civili hanno avanzato richieste per circa 3,3 milioni di euro. Questa cifra non corrisponde alla somma già liquidata dai giudici, ma rappresenta l’importo complessivamente richiesto.

Le provvisionali riconosciute ammontano a 780mila euro. Roggero ne aveva già versati 300mila; la parte residua, pari a 480mila euro, è stata confermata dalla Cassazione. Nella somma rientrano anche i 10mila euro assegnati ad Alessandro Modica per il ferimento.

La determinazione completa dei danni può proseguire davanti al giudice civile. Perciò è inesatto affermare che Roggero sia già stato condannato a pagare tutti i 3,3 milioni richiesti.

Roggero e il carcere

Dopo la decisione della Cassazione era stato annunciato un ingresso immediato in carcere. Nella mattinata del 16 luglio 2026, tuttavia, Mario Roggero non si era ancora costituito.

Il suo avvocato Stefano Marcolini ha chiarito che lo farà nei prossimi giorni. La difesa attende le motivazioni della Suprema Corte e valuterà un possibile ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il ricorso a Strasburgo non è un quarto grado di giudizio e non sospende da solo l’esecuzione della condanna. La Corte europea può esaminare eventuali violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione, ma non ripete il processo italiano.

La richiesta di grazia

Matteo Salvini ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché conceda la grazia a Roggero. La richiesta è stata rilanciata sui social dopo la pronuncia della Cassazione.

La grazia è un provvedimento individuale che può ridurre o eliminare la pena da scontare. Non annulla la sentenza, non trasforma il fatto in legittima difesa e non cancella automaticamente gli obblighi risarcitori.

Anche Roggero ha pubblicato un videomessaggio. Ha definito la pena equivalente a un ergastolo, considerata la sua età, e ha chiesto ai sostenitori di continuare la battaglia per una modifica della normativa.

FAQ sul ddl Sicurezza

Il nuovo ddl Sicurezza è già in vigore?
No. È stato approvato dal Consiglio dei ministri, ma deve ancora completare l’iter parlamentare.

Il ddl amplia la legittima difesa?
Non modifica direttamente i requisiti penali della legittima difesa. Interviene sul diritto dell’aggressore a ottenere un risarcimento.

Un rapinatore ferito non potrà più chiedere danni?
Se la norma verrà approvata nel testo annunciato, chi subisce un danno mentre commette una rapina non avrà diritto al risarcimento da parte della persona offesa. Il collegamento tra reato e reazione dovrà comunque essere accertato.

Chi reagisce può ancora essere condannato?
Sì. L’esclusione del risarcimento civile non elimina l’eventuale responsabilità per omicidio, lesioni o eccesso colposo.

La norma si applicherà al caso Roggero?
No, in base al quadro attuale. La condanna è definitiva, i fatti risalgono al 2021 e non è stata annunciata una disposizione retroattiva.

Roggero deve già pagare 3,3 milioni di euro?
No. I 3,3 milioni rappresentano le richieste delle parti civili. Le provvisionali ammontano a 780mila euro, dei quali 300mila risultano già versati.

La grazia cancellerebbe la condanna?
No. Potrebbe incidere sulla pena da scontare, ma non eliminerebbe la sentenza né gli effetti civili già stabiliti.