Assicurazione monopattino obbligatoria dal 16 luglio 2026: targa da 34,86 euro, multe fino a 400 euro e polizza famiglia non valida

Daniela Devecchi

Assicurazione monopattino obbligatoria dal 16 luglio 2026: targa da 34,86 euro, multe fino a 400 euro e polizza famiglia non valida

Dal 16 luglio 2026 chi utilizza un monopattino elettrico in Italia dovrĂ  avere una polizza di responsabilitĂ  civile specifica, collegata al contrassegno identificativo del mezzo. Non sarĂ  sufficiente possedere una generica assicurazione del capofamiglia o una vecchia copertura dedicata alla mobilitĂ  personale.

La scadenza riguarda tutti i monopattini elettrici privati ammessi alla circolazione, anche quando vengono utilizzati soltanto per brevi tragitti. Per stipulare la polizza sarĂ  necessario aver giĂ  richiesto il cosiddetto targhino, obbligatorio dalla metĂ  di maggio e associato al codice fiscale del proprietario.

Chi continuerĂ  a circolare senza assicurazione rischierĂ  una sanzione compresa tra 100 e 400 euro. La copertura dovrĂ  rispettare i massimali previsti per la responsabilitĂ  civile dei veicoli e sarĂ  registrata nelle banche dati consultabili durante i controlli.

Obbligo dal 16 luglio

L’obbligo assicurativo per i monopattini elettrici scatterà giovedì 16 luglio 2026. Da quella data il proprietario dovrà avere un contratto RC valido e riferito allo specifico contrassegno applicato sul mezzo.

L’entrata in vigore è stata posticipata per consentire alle compagnie di assicurazione e alle amministrazioni di completare il collegamento tra le rispettive banche dati. Il sistema dovrà permettere alle forze dell’ordine di verificare la copertura partendo dal codice presente sul targhino.

Non sarà quindi sufficiente mostrare una ricevuta generica o dichiarare di possedere una polizza personale. L’assicurazione dovrà risultare associata al monopattino attraverso il suo codice identificativo.

L’obbligo riguarda il mezzo e non soltanto chi lo conduce. Se lo stesso monopattino viene utilizzato da più componenti della famiglia, occorrerà verificare che il contratto consenta la guida da parte di persone diverse dall’intestatario.

La polizza richiesta

La nuova copertura dovrĂ  essere una vera RC Auto per monopattini, destinata a risarcire i danni provocati involontariamente ad altre persone o ai loro beni.

La polizza interverrà, per esempio, se il conducente investe un pedone, danneggia un’automobile parcheggiata, urta un ciclista oppure provoca un incidente coinvolgendo altri veicoli.

I massimali minimi previsti sono:

6,45 milioni di euro per i danni alle persone;

1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

La responsabilità civile non copre automaticamente le lesioni riportate dal conducente responsabile dell’incidente né i danni subiti dal suo monopattino. Per ottenere queste protezioni bisognerà aggiungere garanzie facoltative, come la copertura infortuni, l’assistenza, la tutela legale o il rimborso per furto e danneggiamento.

Prima della firma sarà utile controllare anche la presenza di franchigie, esclusioni e limiti legati all’età del conducente.

RC famiglia non basta

Uno degli equivoci piĂą frequenti riguarda la RC del capofamiglia. Molte polizze di questo tipo coprono alcuni danni provocati durante la vita privata, compresi quelli causati usando biciclette o mezzi di mobilitĂ  personale.

Dal 16 luglio, però, una copertura generica non potrà sostituire la RC obbligatoria del monopattino se non possiede i requisiti previsti dalla nuova disciplina.

La polizza deve infatti appartenere al ramo assicurativo corretto, essere registrata nella banca dati dedicata e riportare il codice del contrassegno identificativo.

Anche le assicurazioni per la micromobilità già acquistate negli anni precedenti devono essere controllate. Alcune potranno continuare a offrire garanzie aggiuntive, ma non saranno automaticamente valide per rispettare l’obbligo di legge.

Il proprietario dovrà quindi chiedere alla compagnia una conferma esplicita, evitando di basarsi soltanto sul nome commerciale del prodotto o sulla presenza della parola “monopattino” nel contratto.

Quanto costa

Al 10 luglio 2026 non esiste ancora una tariffa unica per l’assicurazione dei monopattini. Saranno le singole compagnie a stabilire i prezzi in base alle caratteristiche del contratto e al rischio assicurato.

Le stime circolate finora indicano importi molto differenti, ma non possono essere considerate prezzi ufficiali. Il premio potrebbe variare in base alla residenza del proprietario, all’età dei conducenti, alla possibilità di far guidare il mezzo a più persone e alla presenza di garanzie supplementari.

Sul costo potranno incidere anche:

la franchigia prevista in caso di incidente;

la guida libera o riservata a determinate persone;

la rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia;

la copertura per infortuni del conducente;

l’assistenza e la tutela legale.

Le offerte più economiche dovranno essere valutate con attenzione. Un premio basso può corrispondere a una polizza con franchigie elevate o numerose esclusioni.

Targa obbligatoria

Per acquistare l’assicurazione è necessario disporre del contrassegno identificativo, comunemente chiamato targa o targhino.

Si tratta di un adesivo plastificato prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Deve essere applicato in modo visibile sul monopattino e non può essere trasferito liberamente da una persona all’altra.

Il costo della pratica, senza intermediari, è pari a 34,86 euro, ai quali possono aggiungersi le commissioni di pagamento. La somma comprende:

8,66 euro per il contrassegno;

16 euro di imposta di bollo;

10,20 euro di diritti della Motorizzazione.

La domanda può essere presentata tramite il Portale dell’Automobilista, utilizzando SPID o Carta d’identità elettronica, oppure presso un’agenzia di pratiche automobilistiche abilitata. In quest’ultimo caso bisogna aggiungere il compenso richiesto dall’intermediario.

Il proprietario deve allegare il documento di identitĂ , la ricevuta del pagamento e la modulistica prevista. Per i minorenni la procedura deve essere gestita dal genitore o da chi esercita la responsabilitĂ  genitoriale.

Dove applicare il targhino

Il contrassegno deve essere collocato in un punto visibile e stabile. Quando il modello lo consente, va applicato sul parafango posteriore. In assenza di uno spazio adatto può essere posizionato sul piantone dello sterzo.

La superficie deve essere pulita e asciutta. Il codice non deve essere coperto, piegato, manomesso o reso illeggibile.

In caso di vendita del monopattino, il precedente proprietario dovrà rimuovere il proprio contrassegno e chiedere la cancellazione dell’associazione. Il nuovo proprietario dovrà ottenere un altro targhino a proprio nome.

In caso di furto o smarrimento del mezzo o del contrassegno è prevista la denuncia entro 48 ore, seguita dall’aggiornamento della pratica attraverso i canali indicati dalla Motorizzazione.

Multe senza assicurazione

Dal 16 luglio chi viene fermato alla guida di un monopattino privo della copertura obbligatoria rischia una multa da 100 a 400 euro.

La stessa fascia sanzionatoria riguarda la circolazione senza il contrassegno identificativo previsto dalla legge.

I controlli potranno essere effettuati verificando il codice del targhino nelle banche dati assicurative. Non sarà quindi sempre necessario esibire una copia cartacea della polizza, anche se conservare il certificato sul telefono può essere utile in caso di problemi tecnici.

Le conseguenze economiche possono diventare molto piĂą rilevanti se il mezzo non assicurato provoca un incidente. Oltre alla sanzione, il responsabile potrebbe essere chiamato a restituire le somme pagate per risarcire i danneggiati.

Incidenti senza polizza

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada potrĂ  intervenire anche negli incidenti causati da monopattini non assicurati.

Il sistema tutela la persona danneggiata, che non deve perdere il diritto al risarcimento soltanto perché il proprietario del mezzo non ha rispettato l’obbligo assicurativo.

Dopo avere versato il risarcimento, però, il Fondo potrà recuperare il denaro dal responsabile. In presenza di lesioni gravi o danni permanenti, le cifre potrebbero raggiungere importi molto elevati.

Nella prima fase gli incidenti con monopattini resteranno fuori dal normale risarcimento diretto utilizzato per molti sinistri tra automobili. Il danneggiato dovrĂ  quindi rivolgersi alla compagnia del responsabile attraverso la procedura ordinaria.

Rivalsa della compagnia

Anche quando il monopattino è assicurato, la compagnia può esercitare il diritto di rivalsa in presenza di determinate violazioni.

L’assicuratore risarcisce la vittima e, successivamente, può chiedere al proprietario o al conducente di restituire tutta o parte della somma versata.

Le condizioni che possono far scattare la rivalsa comprendono generalmente la guida in stato di ebbrezza, l’uso del mezzo da parte di una persona esclusa dal contratto e le modifiche tecniche non consentite.

Possono avere conseguenze anche il trasporto di un passeggero, vietato sui monopattini, e il mancato rispetto delle regole sull’uso del casco.

Quando disponibile, si può valutare una clausola di rinuncia alla rivalsa, verificando con attenzione quali situazioni copre e quali restano escluse.

Minori e piĂą conducenti

Il monopattino può essere utilizzato dai ragazzi che hanno compiuto 14 anni, nel rispetto delle regole di circolazione. Il minorenne, però, non gestisce autonomamente la procedura del contrassegno e del contratto assicurativo.

La richiesta deve essere effettuata da un genitore o dal responsabile legale. Nel contratto sarà necessario indicare correttamente chi può guidare il mezzo.

Per un monopattino condiviso tra genitori e figli è preferibile scegliere una formula che ammetta più conducenti. Una polizza limitata a una sola persona potrebbe non coprire completamente l’incidente causato da un altro familiare.

La verifica va fatta prima della stipula e non dopo il sinistro, leggendo le condizioni sulla guida libera, esperta o esclusiva.

Monopattini in sharing

Per i monopattini noleggiati attraverso le applicazioni di sharing, l’assicurazione è a carico della società che gestisce il servizio.

L’utente non deve quindi acquistare una polizza personale per il singolo tragitto. Resta comunque obbligato a rispettare le regole, compresi il casco, i limiti di velocità, il divieto di trasportare passeggeri e le restrizioni sulle aree in cui è possibile circolare.

Le societĂ  dovranno associare anche i mezzi delle proprie flotte ai sistemi di identificazione e copertura previsti dalla normativa.

Prima di iniziare la corsa è comunque consigliabile leggere le condizioni del servizio, soprattutto per conoscere eventuali franchigie o addebiti previsti in caso di comportamento scorretto.

Cosa fare subito

Chi possiede un monopattino e non ha ancora richiesto il contrassegno deve avviare la pratica, perché senza il codice identificativo non sarà possibile collegare correttamente la nuova assicurazione.

Dopo il rilascio del targhino bisognerà confrontare le proposte delle compagnie, chiedendo espressamente una RC Auto valida per l’obbligo del 16 luglio 2026.

Prima di pagare occorre controllare:

il codice del monopattino riportato nel contratto;

i nomi o le categorie dei conducenti ammessi;

le franchigie;

le esclusioni e i casi di rivalsa;

le eventuali garanzie accessorie;

la data esatta di decorrenza della copertura.

Una polizza acquistata il 16 luglio ma attiva dal giorno successivo non consentirebbe di circolare legalmente nelle ore precedenti alla sua decorrenza.

FAQ sull’assicurazione monopattino

Da quando è obbligatoria l’assicurazione per il monopattino?

L’obbligo parte il 16 luglio 2026. Da quella data il monopattino dovrà avere una polizza RC specifica collegata al suo contrassegno identificativo.

La polizza del capofamiglia è valida?

Non automaticamente. La comune RC famiglia non basta se non è registrata come assicurazione obbligatoria del mezzo e non è associata al codice del targhino.

Quanto costa assicurare un monopattino?

Non esiste un prezzo unico. Il costo dipende dalla compagnia, dai conducenti ammessi, dalle franchigie e dalle garanzie aggiuntive. Le tariffe definitive devono essere verificate attraverso preventivi specifici.

Quanto costa la targa del monopattino?

La pratica svolta senza agenzia costa 34,86 euro, oltre alle eventuali commissioni di pagamento.

Qual è la multa per chi non ha l’assicurazione?

La sanzione prevista va da 100 a 400 euro.

L’assicurazione copre il conducente che si fa male?

La RC obbligatoria copre i danni provocati agli altri. Per gli infortuni del conducente serve una garanzia aggiuntiva.

Serve un’assicurazione diversa per ogni monopattino?

Sì. La copertura è collegata allo specifico contrassegno del mezzo. Chi possiede più monopattini dovrà identificarli e assicurarli singolarmente.

Chi paga l’assicurazione dei monopattini in sharing?

La copertura è a carico della società di noleggio. L’utilizzatore deve comunque rispettare tutte le norme di circolazione.