La riforma dei concorsi universitari è diventata legge e tocca uno dei passaggi più sensibili della carriera accademica: l’ingresso nei ruoli di ricercatore, professore associato e professore ordinario. Il via libera definitivo è arrivato alla Camera il 7 luglio 2026, con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti, dopo l’approvazione già avvenuta al Senato il 9 dicembre 2025.
Il testo, legato alla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, mette mano al sistema di reclutamento universitario e supera uno dei meccanismi più discussi degli ultimi anni: l’Abilitazione Scientifica Nazionale, conosciuta come ASN.
Per chi punta a una carriera in università cambia quindi il percorso. Non basterà più ragionare sul vecchio passaggio dell’abilitazione nazionale. Il nuovo impianto introduce requisiti di produttività e qualificazione scientifica, commissioni formate in larga parte tramite sorteggio da liste nazionali, una prova didattica obbligatoria e una valutazione dei neoassunti dopo tre anni.
La riforma nasce con l’obiettivo dichiarato di rendere le procedure più snelle e più aderenti alle esigenze degli atenei. Ma il testo ha aperto anche un confronto acceso: da una parte chi parla di semplificazione e responsabilità, dall’altra chi teme un peso maggiore delle scelte locali nei concorsi.
Concorsi universitari
La nuova legge interviene sulle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale docente e ricercatore delle università. Il punto più evidente è il cambio di equilibrio tra valutazione nazionale e selezione nei singoli atenei.
Fino a oggi, per partecipare ai concorsi da professore associato o ordinario, era necessario ottenere prima l’ASN, cioè una valutazione nazionale della qualificazione scientifica. Solo dopo quel passaggio il candidato poteva accedere alle procedure bandite dalle università.
Con la riforma questo sistema viene superato. Al posto dell’abilitazione nazionale arrivano requisiti stabiliti a livello ministeriale, costruiti in base alla fascia, all’area e al gruppo scientifico-disciplinare. Saranno quindi i nuovi parametri a determinare chi potrà entrare nelle procedure concorsuali.
Non si tratta, però, di una libertà totale lasciata agli atenei. I requisiti saranno definiti dal Ministero, su proposta dell’ANVUR e sentito il CUN. Anche le commissioni non saranno scelte interamente dalle università, perché una parte consistente dei commissari arriverà da liste nazionali e sarà individuata tramite sorteggio.
Addio ASN
L’addio all’Abilitazione Scientifica Nazionale è il cuore politico e tecnico della riforma. L’ASN era stata introdotta per creare un filtro nazionale prima dei concorsi locali, con l’idea di garantire una soglia minima di qualità scientifica per chi aspirava ai ruoli di professore.
Nel tempo, però, il sistema è stato criticato per la sua complessità, per i tempi lunghi e per il numero molto alto di abilitati rispetto ai posti realmente disponibili. La riforma Bernini interviene proprio su questo passaggio, cancellando il vecchio schema fondato sul doppio livello: prima abilitazione nazionale, poi concorso nell’ateneo.
Al suo posto arrivano i requisiti di produttività e qualificazione scientifica. Dovranno misurare il profilo del candidato attraverso pubblicazioni, attività di ricerca, esperienze didattiche, partecipazione a progetti e continuità della produzione scientifica.
Il decreto ministeriale con i nuovi requisiti dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino ad allora, il passaggio non sarà automatico: la riforma prevede infatti una fase transitoria per evitare sovrapposizioni e incertezze sulle procedure già avviate.
Nuovi requisiti
I candidati ai concorsi universitari dovranno dimostrare di possedere requisiti coerenti con il ruolo per cui concorrono. I criteri non saranno uguali per tutti: cambieranno in base alla fascia, quindi tra professore associato e professore ordinario, e in base al gruppo scientifico-disciplinare.
Il sistema dovrà considerare la produzione scientifica, ma non solo. Nel nuovo modello entrano anche la didattica, le esperienze di ricerca in Italia e all’estero, la partecipazione a progetti nazionali, europei e internazionali, la continuità delle pubblicazioni e la loro distribuzione nel tempo.
Il possesso dei requisiti sarà dichiarato tramite una procedura telematica predisposta dal Ministero, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. È uno dei passaggi che ha fatto discutere, perché tocca il tema dei controlli e della responsabilità nelle procedure.
Il Governo presenta questo schema come una semplificazione rispetto all’ASN. Le critiche, invece, insistono su un punto: senza una valutazione nazionale preventiva strutturata come quella precedente, il peso delle singole procedure locali potrebbe diventare più rilevante.
Commissioni concorsi
La composizione delle commissioni cambia in modo significativo. Nei concorsi per professore ordinario e professore associato, la commissione sarà composta di norma da cinque professori.
Uno sarà individuato dall’università che bandisce il posto. Gli altri quattro saranno esterni e sorteggiati da liste nazionali. Nei gruppi scientifico-disciplinari più piccoli, quando il numero dei professori sorteggiabili è inferiore a quaranta, la commissione potrà essere ridotta a tre membri.
Per i concorsi da ricercatore, invece, la commissione sarà composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia. Anche qui il modello resta misto: un componente scelto dall’ateneo e due esterni sorteggiati.
Le liste nazionali avranno validità biennale e saranno distinte per fascia e gruppo scientifico-disciplinare. I curriculum dei professori inseriti negli elenchi dovranno essere pubblicati. Il testo richiama anche i principi di trasparenza, imparzialità, rotazione ed equilibrio di genere, per quanto possibile.
Prova didattica
Una delle novità più concrete per i candidati sarà la prova didattica obbligatoria. Il concorso universitario non valuterà più soltanto il profilo scientifico, le pubblicazioni e il percorso di ricerca, ma anche la capacità di insegnare.
La commissione dovrà esaminare le pubblicazioni presentate, discutere le esperienze didattiche e valutare il candidato anche sul piano della comunicazione e della chiarezza espositiva. È un cambio non secondario, perché nella carriera universitaria la ricerca ha spesso pesato più della didattica.
Il numero delle pubblicazioni da presentare sarà compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15. Al termine della procedura, la commissione dovrà indicare il candidato più meritevole. La proposta di chiamata resterà poi in capo al dipartimento.
La prova didattica diventa quindi un passaggio centrale per verificare non soltanto cosa il candidato ha prodotto, ma anche come sa trasmettere contenuti, metodo e competenze agli studenti.
Bandi universitari
La riforma interviene anche sul modo in cui gli atenei potranno costruire i bandi di concorso. Le procedure potranno fare riferimento al gruppo scientifico-disciplinare, agli eventuali settori scientifico-disciplinari e anche a specifici ambiti tematici compresi nella declaratoria del gruppo.
È uno dei punti più delicati del testo. Per chi sostiene la riforma, questa scelta permette agli atenei di selezionare profili più vicini alle esigenze reali dei corsi di studio, dei dipartimenti e delle attività di ricerca. Per chi la contesta, invece, il rischio è che bandi troppo specifici restringano la platea dei candidati.
Nell’area medica potranno essere considerate anche esigenze clinico-assistenziali, elemento importante per le università collegate a strutture sanitarie e ospedaliere.
Il tema dei bandi resta quindi uno dei nodi su cui si misurerà l’applicazione concreta della legge. Una formulazione equilibrata potrà rendere le selezioni più mirate; una scrittura troppo stretta, al contrario, potrebbe alimentare nuove polemiche.
Valutazione ANVUR
La riforma introduce una valutazione dei neoassunti da parte dell’ANVUR dopo tre anni dalla presa di servizio. È una verifica successiva all’ingresso in ruolo, pensata per misurare la qualità dell’attività svolta dal docente o dal ricercatore nei primi anni.
Le linee guida dovranno essere definite con decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. La valutazione non resterà isolata, perché avrà effetti anche sul calcolo delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
Il principio è quello dell’autonomia responsabile: gli atenei avranno più spazio nelle scelte, ma saranno chiamati a rispondere anche della qualità dei reclutamenti effettuati. In questo senso la valutazione triennale diventa un contrappeso rispetto alla maggiore autonomia concessa alle università.
Mobilità docenti
Il testo tocca anche il tema della mobilità tra atenei. Professori e ricercatori a tempo indeterminato, se in servizio da almeno cinque anni, potranno trasferirsi in un’altra università con il consenso dell’interessato e degli atenei coinvolti.
Il trasferimento dovrà rispettare la sostenibilità economico-finanziaria delle università interessate. Non sarà quindi un meccanismo automatico, ma una possibilità regolata da condizioni precise.
La riforma aumenta anche la quota collegata alle chiamate esterne e ai trasferimenti. L’obiettivo è favorire una maggiore circolazione del personale accademico e rendere meno chiuse le carriere costruite interamente all’interno dello stesso ateneo.
Anche questo punto ha un valore pratico importante. La mobilità può incidere sulla distribuzione delle competenze, sull’apertura dei dipartimenti e sulla possibilità per docenti e ricercatori di costruire percorsi meno legati a una sola sede universitaria.
Fase transitoria
Le nuove regole non scatteranno tutte nello stesso momento. La legge prevede una fase transitoria, necessaria per accompagnare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.
Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge continueranno a seguire le norme precedenti. Lo stesso vale fino alla definizione dei nuovi requisiti e delle modalità di formazione delle commissioni, nei casi previsti dal testo.
Chi ha già ottenuto l’ASN non perde il titolo da un giorno all’altro. Sarà considerato in possesso dei nuovi requisiti fino alla scadenza dell’abilitazione. È un punto importante, perché riguarda migliaia di studiosi che hanno già superato il vecchio filtro nazionale.
Diverso il caso di chi ha ricevuto una valutazione negativa nell’ASN. In quel caso il candidato non potrà partecipare, per dodici mesi, alle procedure relative allo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare e alla stessa fascia, o a quella superiore.
Le contestazioni
La riforma è stata accolta con favore da una parte del sistema universitario, ma ha raccolto anche critiche nette. Il punto più contestato riguarda il possibile rafforzamento del livello locale nei concorsi.
I contrari temono che la fine dell’ASN possa ridurre un filtro nazionale considerato, pur con molti limiti, utile a contenere pratiche opache. Le preoccupazioni si concentrano soprattutto su tre aspetti: bandi costruiti su profili molto specifici, maggiore discrezionalità delle commissioni e peso decisivo delle scelte dei singoli atenei.
Il Governo, al contrario, sostiene che il vecchio sistema fosse ormai troppo pesante e poco funzionale. La riforma viene presentata come un modo per ridurre burocrazia, valorizzare la didattica e responsabilizzare le università.
Il confronto resta aperto perché molto dipenderà dai decreti attuativi. Saranno quelli a stabilire la qualità reale dei nuovi requisiti, il funzionamento delle liste nazionali, i criteri delle commissioni e le modalità della valutazione successiva.
Cosa cambia ora
La riforma dei concorsi universitari segna un cambio di passo per chi lavora o punta a lavorare nell’università. Il vecchio sistema centrato sull’ASN lascia spazio a un modello fondato su requisiti ministeriali, concorsi negli atenei, commissioni sorteggiate e prova didattica.
Per i candidati cambierà il modo di prepararsi alle selezioni. Non conteranno solo le pubblicazioni, ma anche il percorso didattico, la continuità scientifica, la coerenza del profilo e la capacità di affrontare una prova davanti alla commissione.
Per gli atenei aumenterà la responsabilità. Le università potranno costruire procedure più vicine alle proprie esigenze, ma dovranno confrontarsi con commissari esterni, criteri nazionali e una valutazione successiva sui neoassunti.
La legge è stata approvata, ma la partita non è chiusa. Il vero banco di prova sarà l’attuazione. Solo con i decreti e con i primi concorsi regolati dal nuovo sistema si capirà se la riforma renderà il reclutamento più rapido e trasparente o se aprirà una nuova stagione di tensioni nel mondo accademico.
FAQ
Che cosa cambia con la riforma dei concorsi universitari?
La riforma cambia le regole per il reclutamento di professori e ricercatori. Supera l’ASN, introduce nuovi requisiti scientifici, commissioni con sorteggio, prova didattica obbligatoria e valutazione dei neoassunti dopo tre anni.
L’ASN viene abolita?
Sì, l’Abilitazione Scientifica Nazionale viene superata come passaggio necessario per accedere ai concorsi da professore associato e ordinario. Al suo posto arrivano requisiti di produttività e qualificazione scientifica.
Chi ha già ottenuto l’ASN cosa rischia?
Chi ha già conseguito l’ASN sarà considerato in possesso dei nuovi requisiti fino alla scadenza dell’abilitazione. Il titolo già ottenuto non viene cancellato immediatamente.
Come saranno composte le commissioni?
Per professori ordinari e associati la commissione sarà composta di norma da cinque membri: uno scelto dall’ateneo e quattro esterni sorteggiati da liste nazionali. Per i ricercatori i membri saranno tre, con due esterni sorteggiati.
La prova didattica sarà obbligatoria?
Sì. La riforma introduce una prova didattica obbligatoria per valutare anche la capacità di insegnamento del candidato, oltre alla produzione scientifica.
Quando entrano in vigore le nuove regole?
La legge è stata approvata, ma alcune parti richiedono decreti attuativi. I requisiti dovranno essere definiti con decreto ministeriale entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Cosa succede ai concorsi già banditi?
I concorsi già banditi continueranno a seguire le vecchie regole. La riforma prevede una fase transitoria per evitare effetti immediati sulle procedure già avviate.
Perché la riforma è contestata?
Le critiche riguardano soprattutto il rischio di maggiore discrezionalità locale, bandi troppo specifici e riduzione del filtro nazionale che era rappresentato dall’ASN.
Per farlo scendere ancora, la mossa migliore è accorciare leggermente alcuni passaggi tecnici e inserire due o tre frasi più “da redazione”, meno perfette ma credibili.

Sono giornalista pubblicista laureata in letteratura e content manager con una grande passione per la scrittura






