Aprile rimette l’equo compenso al centro del dibattito, ma stavolta non per l’ennesima dichiarazione generica. Il punto vero è doppio: da una parte c’è l’accelerazione parlamentare sulla riforma forense, che secondo il presidente della Commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio potrebbe arrivare in Aula già a maggio; dall’altra c’è una novità molto più concreta, perché la modifica dell’articolo 25-bis del Codice deontologico forense è già entrata in vigore il 7 aprile 2026.
Detta in modo semplice: la giornata del 10 aprile non segna ancora una nuova legge sull’equo compenso, ma accende i riflettori su una materia che, per gli avvocati, è già cambiata davvero. E il cambiamento non è da poco, perché tocca il rapporto con banche, assicurazioni, grandi imprese, pubblica amministrazione e società partecipate, cioè quei soggetti che più spesso, negli anni, sono finiti al centro delle polemiche sui compensi troppo bassi per prestazioni professionali complesse.
Leggi anche: È morto l’avvocato Santo Spagnolo, il cordoglio per il fondatore dello studio legale di Catania
Perché il 10 aprile è una data importante
La notizia del giorno arriva dall’ANSA. Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera, ha spiegato che i lavori sulla riforma della professione forense stanno accelerando e che l’obiettivo è portare il provvedimento in Aula già all’inizio di maggio. Lo stesso testo, ricorda l’agenzia, punta ad aggiornare le regole sull’attività degli avvocati rispetto alla disciplina del 2012 e comprende anche temi come deontologia, formazione, segreto professionale ed equo compenso.
Per chi legge da fuori, potrebbe sembrare una delle tante notizie di palazzo. In realtà il tempismo è tutto. Proprio in questi giorni, infatti, è entrata in vigore la modifica del 25-bis del Codice deontologico forense, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026 dopo la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 23 gennaio 2026. La norma è diventata efficace dopo 60 giorni, quindi dal 7 aprile 2026.
Cosa dice la nuova versione dell’articolo 25-bis
Qui bisogna essere netti, senza perdersi nei giri di parole. La nuova formulazione stabilisce che, ai sensi della legge n. 49 del 2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e che non sia determinato secondo i parametri forensi vigenti.
Ma la parte decisiva è un’altra: questa regola non vale in automatico per qualsiasi cliente. Vale nei rapporti professionali regolati da convenzioni che riguardano prestazioni rese in favore di soggetti ben precisi. La Gazzetta Ufficiale li elenca chiaramente: imprese bancarie e assicurative, società controllate e mandatarie; imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica, con esclusione delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
Questo è il punto che cambia davvero la lettura della norma. Non siamo davanti a un principio astratto buono per qualsiasi parcella, ma a una disciplina che si muove dentro un perimetro preciso e che prova a colpire soprattutto i rapporti squilibrati, quelli in cui il professionista si trova davanti un committente forte, strutturato e in grado di imporre condizioni economiche sfavorevoli. Questa è una lettura inferenziale, ma è coerente con i soggetti espressamente individuati dal testo ufficiale.
Il chiarimento del CNF dopo le contestazioni dell’Antitrust
Se il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto sul 25-bis, non è stato per sfizio. La circolare diffusa l’8 aprile 2026 e rilanciata anche dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro spiega che la modifica è arrivata dopo le contestazioni sollevate dall’AGCM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla possibile applicazione troppo estensiva della norma a ogni rapporto professionale. Proprio per questo il CNF ha scelto di riscrivere il testo, esplicitando con precisione i soggetti a cui si applica.
Tradotto: si è voluto evitare il rischio di una formula troppo larga, che avrebbe potuto aprire un contenzioso interpretativo enorme. E questa, sul piano giornalistico, è forse la parte più interessante dell’intera vicenda. Perché ci dice che l’equo compenso non è solo una battaglia simbolica, ma un terreno in cui si scontrano tutela del lavoro professionale, libertà contrattuale e regole della concorrenza.
Le sanzioni non sono teoriche
C’è poi un dettaglio che rende il tema molto più concreto di quanto sembri. La violazione del divieto di concordare un compenso non equo comporta, secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la sanzione disciplinare della censura. Se invece viene violato l’obbligo di avvertire il cliente per iscritto, quando l’accordo è predisposto esclusivamente dall’avvocato, la sanzione prevista è l’avvertimento.
Non è, quindi, una norma ornamentale da convegno. È una regola deontologica che produce conseguenze disciplinari. E quando una norma entra davvero nella sfera disciplinare, il messaggio cambia: non si sta più parlando soltanto di un principio da rivendicare, ma di un comportamento professionale che può essere contestato.
Il punto politico dietro la riforma forense
Il 10 aprile, però, non si parla solo di articolo 25-bis. L’altro piano è quello della riforma forense nel suo complesso. Secondo ANSA, il disegno di legge delega per la revisione dell’attività degli avvocati era stato approvato in Consiglio dei ministri nel settembre 2025 ed è poi arrivato alla Commissione Giustizia della Camera. Maschio ha detto chiaramente di voler chiudere l’iter in commissione con il voto agli emendamenti e al mandato al relatore già la prossima settimana, per poi puntare all’Aula a maggio.
Qui il dato politico è evidente. Il governo e la maggioranza stanno cercando di imprimere velocità a un dossier che tocca molti nervi scoperti dell’avvocatura. E l’equo compenso, dentro questa cornice, diventa uno dei capitoli più visibili, perché tocca una questione che chiunque capisce subito: il lavoro professionale può essere pagato in modo schiacciato da chi ha forza contrattuale superiore? La risposta che emerge dall’impianto normativo è no, almeno in determinati rapporti.
Cosa cambia
Il cambiamento vero è questo: da oggi il perimetro deontologico dell’equo compenso per gli avvocati è scritto in modo più chiaro. La nuova norma dice a chi si applica, indica quali compensi non possono essere pattuiti, prevede obblighi di informazione scritta in alcuni casi e introduce sanzioni disciplinari per chi viola queste regole.
Quello che non cambia, invece, è l’errore di fondo che molti continueranno a fare nel raccontarla. E cioè spacciare l’equo compenso come una regola assoluta valida in modo indistinto per qualsiasi cliente e qualsiasi contratto. Non è così. La stessa norma, nero su bianco, precisa che il divieto e l’obbligo previsti dal 25-bis non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma.
Perché questa vicenda conta anche fuori dai tribunali
A prima vista sembra una notizia per addetti ai lavori. In realtà è un tema molto più largo. L’equo compenso è il punto in cui una professione prova a difendere il proprio valore economico contro il rischio di essere trattata come una voce comprimibile di bilancio. Il fatto che il dibattito si riaccenda proprio mentre la riforma forense corre in Parlamento rende questa storia più forte e più attuale: non parla soltanto di avvocati, ma del prezzo che il sistema riconosce alla competenza.
Si incrociano due linee: la norma che è appena diventata operativa e la riforma politica che prova ad avanzare. Una agisce subito, l’altra può cambiare ancora il quadro. In mezzo ci sono gli avvocati, gli ordini, i grandi committenti e una domanda che resta aperta: quanto vale, davvero, il lavoro di un professionista quando dall’altra parte c’è un soggetto forte?
FAQ
Chi riguarda la nuova disciplina sull’equo compenso?
Riguarda gli avvocati nei rapporti con banche, assicurazioni, loro controllate e mandatarie, con imprese oltre certe soglie dimensionali e con pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica, salvo alcune esclusioni espressamente previste.
Da quando è in vigore la modifica dell’articolo 25-bis?
La modifica è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026, dopo 60 giorni.
Quali sanzioni rischia l’avvocato che viola la norma?
La violazione del divieto di pattuire un compenso non equo comporta la censura; la violazione dell’obbligo di informare per iscritto il cliente comporta invece l’avvertimento.
Il 10 aprile è stata approvata una nuova legge sull’equo compenso?
No. Il 10 aprile la notizia è l’accelerazione della riforma forense annunciata all’ANSA da Ciro Maschio. La modifica del 25-bis, invece, era già stata adottata e pubblicata prima, ed è entrata in vigore il 7 aprile.

“Head Staff”, giornalista pubblicista laureata in letteratura, amo scrivere e apprendere costantemente cose nuove. Trovo che il mestiere del giornalista sia uno dei più affascinanti che esistano. Ti consente di apprendere, di conoscere il mondo, farti conoscere e di entrare in simbiosi con il lettore






