Il 4 marzo 2026 al Senato è arrivato il primo via libera al cosiddetto ddl antisemitismo. I numeri sono chiari: 105 voti favorevoli, 24 contrari, 21 astenuti. La maggioranza di governo ha votato compatta, con l’appoggio di Italia Viva e Azione. Dall’altra parte, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno detto no. Il Partito Democratico ha scelto l’astensione, ma con una spaccatura interna evidente: una parte dei senatori ha votato comunque a favore.
Il testo ora passa alla Camera dei deputati. Non è ancora legge, ma il passaggio a Palazzo Madama ha già lasciato un segno: sul piano politico, sul piano simbolico, e sul terreno scivoloso del rapporto fra lotta all’odio antiebraico e libertà di espressione, soprattutto quando si parla di Israele e Palestina.
Un mosaico di sette disegni di legge
Il cuore del provvedimento è l’Atto Senato 1004, a prima firma del leghista Massimiliano Romeo. Attorno a quel testo, nel tempo, si sono innestate altre proposte firmate da esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva, Azione e Partito Democratico.
La Commissione Affari costituzionali ha scelto il ddl Romeo come base e lo ha riscritto, fondendo contenuti e limando alcuni punti più radicali. Alla fine è uscito un testo relativamente asciutto, composto da cinque articoli. L’impianto punta su tre elementi:
- l’adozione in forma esplicita della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA;
- una Strategia nazionale strutturata per contrastare l’antisemitismo;
- il rafforzamento del ruolo del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.
Un dato va sottolineato: il ddl non crea nuovi reati penali. L’idea dichiarata è quella di costruire una cornice politica e amministrativa, appoggiandosi alle norme già esistenti in materia di odio razziale, senza aggiungere altri articoli al codice penale.
La definizione IHRA entra per legge
L’articolo 1 è il passaggio più sensibile. Il testo afferma che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo e richiama i principi di uguaglianza e non discriminazione della Costituzione. Nello stesso articolo, però, inserisce un punto che cambia il quadro: lo Stato adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), compresi gli “indicatori”, cioè gli esempi applicativi.
La definizione IHRA descrive l’antisemitismo come una determinata percezione degli ebrei che può manifestarsi come odio, con atti o espressioni diretti contro persone, beni, istituzioni e luoghi di culto ebraici. Gli indicatori elencati includono, fra le altre cose, alcuni comportamenti e slogan che riguardano in modo diretto lo Stato di Israele.
Il ddl richiama anche le libertà fondamentali: libertà di espressione, libertà di critica politica, libertà di riunione e di associazione. Non a caso, in Aula è stato approvato un ordine del giorno che impegna il governo a tenere ben distinta l’area dell’antisemitismo da quella della legittima critica alle politiche del governo israeliano.
Resta però il nodo principale: mettere per iscritto, in una legge, l’intero impianto IHRA con i suoi esempi significa dare a quella definizione un peso giuridico nuovo. È qui che si concentra il timore di chi vede il rischio di una possibile “zona grigia” sulla libertà di parola quando si toccano Gaza, Cisgiordania, apartheid, boicottaggi.
Strategia nazionale, coordinatore e cabina di regia
Il secondo pilastro del ddl è la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, con durata triennale. La strategia dovrà essere adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, una figura che esiste già ma che ora viene stabilizzata e incardinata in modo più netto presso la Presidenza del Consiglio.
La strategia punta su più fronti:
- monitoraggio dei casi di antisemitismo, con l’utilizzo di banche dati già esistenti;
- coordinamento tra ministeri, forze dell’ordine, magistratura e istituzioni scolastiche e universitarie;
- coinvolgimento del mondo ebraico, attraverso un gruppo tecnico che include rappresentanti delle comunità, centri di documentazione, musei della Shoah, istituzioni culturali.
L’idea di fondo è uscire dalla logica dell’intervento emergenziale – la presa di posizione dopo l’episodio grave, il comunicato dopo il caso di cronaca – e costruire un lavoro continuo, strutturale, sulla prevenzione e sulla lettura dei fenomeni.
Scuola, università, rete: dove si concentra l’azione
Una parte centrale del ddl guarda alla scuola. Il testo prevede l’aggiornamento delle linee guida su cittadinanza, rispetto e contrasto alle discriminazioni, con particolare attenzione alla Shoah, alle leggi razziali e alle persecuzioni antiebraiche. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il lavoro sulla memoria ma anche sugli strumenti critici con cui leggere i fenomeni d’odio di oggi.
Le scuole saranno chiamate a inviare periodicamente al Ministero un quadro delle iniziative svolte su questi temi. Per sostenere i progetti sono previsti stanziamenti dedicati per gli anni 2026, 2027 e 2028, con fondi per formazione docenti, materiali, viaggi della memoria, incontri con storici e testimoni.
Anche le università entrano nella mappa della strategia. Il ddl parla di percorsi di monitoraggio interno, figure di riferimento negli atenei, iniziative di ricerca e formazione su antisemitismo e discorsi d’odio. Sono previsti fondi anche per il sistema universitario, sempre nel triennio di avvio.
Poi c’è il fronte più delicato degli ultimi anni: la rete. Nel testo si parla di collaborazione con le piattaforme online e con le autorità di regolazione per contrastare il linguaggio d’odio antisemita, senza però inserire, nella versione definitiva, gli obblighi più rigidi che comparivano nelle prime bozze. Sono spariti i riferimenti espliciti al divieto di manifestazioni e alle rimozioni forzate di contenuti, che avevano acceso molte critiche.
Come hanno votato i partiti
Sul piano politico, il voto al Senato ha disegnato una linea netta ma non del tutto prevedibile.
La maggioranza di centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e alleati – ha sostenuto compatta il ddl, presentandolo come un atto dovuto di fronte all’aumento degli episodi di antisemitismo e alle tensioni internazionali dell’ultimo biennio. A favore anche Italia Viva e Azione, che hanno rivendicato un contributo diretto alla scrittura del testo.
Il quadro si complica nel campo delle opposizioni.
Il Partito Democratico ha optato per l’astensione, sottolineando da un lato la necessità di contrastare con forza l’odio antiebraico, dall’altro le perplessità su alcuni passaggi legati alla definizione IHRA e ai suoi indicatori. Non tutti, però, sono rimasti sulla stessa linea: un gruppo di senatori dem ha scelto di votare sì, spiegando che, pur con criticità, il provvedimento rappresenta nel complesso un passo avanti.
Più netto il no del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi-Sinistra. I due gruppi contestano in particolare il rischio che la definizione IHRA, inserita integralmente con gli esempi, finisca per tradursi in una limitazione di fatto delle manifestazioni pro-Palestina, delle campagne di boicottaggio e delle critiche più dure alle politiche dei governi israeliani.
Le critiche: libertà di parola, Palestina, legge “speciale”
Fuori dal Parlamento, il ddl ha raccolto reazioni molto diverse.
Organizzazioni per i diritti umani, giuristi, accademici e una parte del mondo ebraico critico hanno messo in fila diversi timori. Il primo riguarda proprio la scelta di portare la definizione IHRA – nata come strumento politico e culturale – dentro una legge. Alcuni osservano che, in altri Paesi, la stessa definizione è già stata usata per etichettare come antisemite campagne come il BDS, rapporti di ONG su Gaza, interventi di studiosi e attivisti.
Il secondo fronte è quello delle libertà costituzionali. Nonostante il testo richiami più volte la libertà di espressione e di critica politica, i detrattori temono che, nella pratica, la combinazione fra definizione IHRA, indicatori e strategia nazionale possa produrre un effetto di auto-censura: amministrazioni, università, enti pubblici che, per prudenza, evitano di ospitare iniziative troppo schierate sulla questione palestinese.
C’è poi una critica più di fondo: l’idea di una legge specifica sull’antisemitismo distinta dalle altre forme di razzismo. Alcune voci sostengono che così si rischi di alimentare l’idea che gli ebrei godano di una tutela “speciale” rispetto ad altri gruppi discriminati, quando le norme di contrasto all’odio razziale dovrebbero valere allo stesso modo per tutti. Altri, al contrario, replicano che la storia dell’antisemitismo, tra pogrom, Shoah e negazionismo, giustifichi una particolare attenzione.
Le prossime mosse: il passaggio alla Camera
Il testo uscito dal Senato ora arriva alla Camera dei deputati. Lì verrà assegnato alle commissioni competenti e potrà essere modificato. Se Montecitorio lo approverà nella stessa versione, il ddl diventerà legge dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica. Se invece la Camera interverrà con emendamenti significativi, il provvedimento dovrà tornare di nuovo a Palazzo Madama.
Nel frattempo, il dibattito non si fermerà. Sul tavolo restano due esigenze che nessuno mette davvero in discussione: da un lato la necessità di contrastare con forza l’antisemitismo, dall’altro la difesa di una spazio pubblico in cui si possa continuare a criticare, anche duramente, le scelte di qualsiasi governo, compreso quello israeliano.
Il vero banco di prova, al di là dei voti in Aula, sarà capire se questa legge riuscirà a tenere insieme entrambe le dimensioni.

Sono giornalista pubblicista laureata in letteratura e content manager con una grande passione per la scrittura






