Proroga RENTRI 2026: FIR digitale rinviato a settembre, cosa cambia per le imprese

Serena Comito

Proroga RENTRI 2026: FIR digitale rinviato a settembre, cosa cambia per le imprese

Per mesi la data cerchiata in rosso è stata una sola: 13 febbraio 2026.
Era il giorno in cui il FIR digitale sarebbe dovuto diventare obbligatorio per tutti i soggetti tenuti a usare il sistema RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Con gli ultimi emendamenti al Decreto Milleproroghe 2026, però, lo scenario è cambiato di nuovo: il governo ha deciso una nuova proroga, spostando in avanti il passaggio definitivo al digitale e concedendo una fase di “doppio binario” più lunga del previsto.

Cos’è il RENTRI e perché tutti aspettavano il 2026

Il RENTRI nasce con il D.M. 4 aprile 2023 n. 59 come piattaforma nazionale per tracciare in modo digitale i rifiuti, sostituendo gradualmente registri e formulari cartacei. L’idea è semplice sulla carta: rendere più trasparente e controllabile ogni passaggio, dal produttore all’impianto finale.

Per arrivarci, il decreto ha previsto un calendario a scaglioni:

  • prime categorie di imprese obbligate all’iscrizione nel 2024–2025;
  • poi il terzo e ultimo scaglione, dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, dedicato ai produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e ad altre microimprese.

Quella del 13 febbraio 2026 non era quindi solo una data “burocratica”: segnava la chiusura dell’ultima finestra di iscrizione e l’avvio pieno dell’operatività digitale per una fetta enorme di tessuto produttivo italiano.

La proroga RENTRI 2026: FIR cartaceo fino al 15 settembre

Con la conversione del Milleproroghe, è arrivato il colpo di scena: il Parlamento ha approvato emendamenti che rallentano la corsa verso il FIR digitale obbligatorio.

Il punto chiave è questo:

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) potrà restare cartaceo fino al 15 settembre 2026.

In pratica:

  • prima: dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale sarebbe stato l’unico canale ammesso;
  • ora: dal 13 febbraio al 15 settembre 2026 si apre una fase di coesistenza:
    • chi è tenuto al FIR digitale (xFIR) può comunque continuare a usare il FIR cartaceo;
    • le sanzioni legate al mancato utilizzo del FIR digitale vengono sospese fino a quella data.

Per molte imprese – soprattutto micro e piccole, ancora in ritardo sul fronte software e formazione – significa sei–sette mesi di ossigeno in più per adeguarsi senza entrare subito nel mirino delle sanzioni amministrative.

Cosa succede alle iscrizioni: la scadenza del 13 febbraio non è sparita

Attenzione però: la proroga RENTRI 2026 non cancella le scadenze di iscrizione.

Il D.M. 59/2023 continua a valere e conferma che:

  • tra 15 dicembre 2025 e 13 febbraio 2026 devono iscriversi al RENTRI:
    • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
    • altri soggetti con obblighi specifici definiti dal decreto.

Quindi:

  • la proroga riguarda soprattutto l’obbligo di utilizzo esclusivo del FIR digitale e il regime sanzionatorio;
  • non autorizza a ignorare l’iscrizione al registro nei termini previsti.

Chi rientra nel terzo scaglione e non si iscrive entro il 13 febbraio 2026 resta fuori regola, proroga o non proroga.

Geolocalizzazione mezzi e altre scadenze che slittano

Gli emendamenti approvati non toccano solo il FIR.

Nel pacchetto collegato al Milleproroghe viene previsto anche il rinvio di altri adempimenti, tra cui:

  • Geolocalizzazione mezzi rifiuti pericolosi
    Il termine a partire dal quale i sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi diventano requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo gestori ambientali, viene spostato dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026.
  • Progressione verso la piena operatività del sistema
    Alcune norme abrogano o riscrivono la tempistica assegnata al Ministero dell’Ambiente per i decreti attuativi, di fatto resettando la cronologia con cui il RENTRI deve arrivare a regime.

Tradotto: il quadro resta in movimento, e non è escluso che altri aggiustamenti arrivino strada facendo, man mano che imprese, consulenti e associazioni di categoria segnalano criticità operative.

Nuove regole in caso di blocco dei servizi digitali

Nel frattempo, mentre si parla di proroga, la macchina normativa continua a lavorare sulla parte tecnica.

Un decreto direttoriale del 5 febbraio 2026 ha definito le procedure di emergenza in caso di blocco dei servizi RENTRI non dovuto a manutenzioni programmate:

  • cosa fare se la piattaforma non è disponibile;
  • come gestire la compilazione del FIR;
  • come garantire la tracciabilità senza interrompere le attività, per poi riallineare i dati quando il sistema torna operativo.

È un tassello importante: se lo Stato spinge sul digitale, deve anche mettere per iscritto come comportarsi quando il digitale si ferma.

Cosa significa questa proroga per le aziende

Dietro la formula “proroga RENTRI 2026” non c’è un via libera a rinviare all’infinito. C’è, piuttosto, una presa d’atto: molte imprese – in particolare le micro realtà – non erano pronte a stravolgere in pochi mesi la gestione dei rifiuti.

Nel concreto, la proroga porta tre messaggi chiari:

  1. Tempo in più, ma non tempo perso
    Fino al 15 settembre 2026 il formulario cartaceo resta utilizzabile in alternativa al digitale e le sanzioni vengono congelate. Ma chi aspetta l’ultimo giorno per adeguarsi, rischia di farsi travolgere quando la finestra di tolleranza si chiuderà.
  2. Iscrizione al RENTRI non rinviabile
    La scadenza del 13 febbraio 2026 per il terzo scaglione resta in piedi. L’iscrizione è il primo mattone: senza quello, la proroga sul FIR non serve a molto.
  3. Serve un cambio di mentalità
    Non è più un tema solo di “adempimento”, ma di organizzazione interna: scelta dei software, formazione del personale, gestione dei flussi con trasportatori e impianti, integrazione con i gestionali esistenti.

In altre parole: la proroga evita il muro contro muro, ma non rimette indietro l’orologio.

Domande frequenti sulla proroga RENTRI 2026

La proroga RENTRI 2026 sposta anche la scadenza del 13 febbraio per l’iscrizione?
No. La data del 13 febbraio 2026 resta l’ultima scadenza per l’iscrizione al RENTRI dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e delle altre microimprese del terzo scaglione. La proroga riguarda soprattutto l’obbligo del FIR digitale e le relative sanzioni, non l’iscrizione al registro.

Fino a quando posso usare il FIR cartaceo senza sanzioni?
Gli emendamenti al Milleproroghe permettono alle imprese obbligate all’xFIR di continuare a usare il FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026, in alternativa a quello digitale. In questo periodo le sanzioni per il mancato utilizzo del FIR digitale vengono sospese.

Chi ha già attivato il FIR digitale deve tornare al cartaceo?
No. La proroga non obbliga nessuno a fare passi indietro. Chi ha già organizzato la propria gestione rifiuti sul FIR digitale RENTRI può continuare a usarlo in via ordinaria. La possibilità di mantenere il cartaceo è una tutela per chi è in ritardo, non un invito a bloccare la transizione.

La proroga riguarda anche la geolocalizzazione dei mezzi?
Sì. Tra le misure collegate viene rinviata al 30 giugno 2026 la data da cui la geolocalizzazione dei mezzi che trasportano rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo gestori ambientali.

Cosa rischio se non mi iscrivo al RENTRI ma continuo a usare il cartaceo?
La proroga non legittima l’assenza di iscrizione. Chi rientra tra i soggetti obbligati e non si iscrive al RENTRI entro le scadenze resta in violazione della normativa, con il rischio di sanzioni amministrative legate al mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, a prescindere dalla “tolleranza” sul FIR digitale.