Aspettativa retribuita e non: cos’è e come fare richiesta?
L’aspettativa non retribuita è un periodo durante il quale un dipendente può richiedere alla propria azienda di sospendere temporaneamente il proprio lavoro, senza ricevere alcuna retribuzione per quel periodo, ma mantenendo il posto di lavoro. La durata massima dell’aspettativa non retribuita è stabilita dalla legge n. 53 del 2000, dal regolamento allegato al DI e n. 278/2000 e dallo Statuto dei lavoratori legge 300 del 1970, ma può variare a seconda delle specifiche motivazioni indicate dal dipendente e dei contratti collettivi di lavoro.
Per diversi motivi, il lavoratore dipendente può trovarsi costretto a richiedere l’aspettativa dal lavoro o congedo. Si tratta di un periodo di sospensione dall’attività lavorativa che consente di non perdere il posto di lavoro.
Può trattarsi di aspettativa retribuita e non a seconda della motivazione per cui il lavoratore ne fa espressa richiesta.
In nessun caso è possibile richiedere l’aspettativa per testare un altro lavoro, se il lavoro principale è full time.
L’aspettativa è disciplinata dalla Legge n, 53/2000 attuata mediante il regolamento allegato al DI e n. 278/2000 nonché dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970). Diversi aspetti sono, oltretutto, specificati nei vari contratti collettivi di lavoro (CCL).
Quando è possibile richiedere un’aspettativa retribuita o non retribuita al datore di lavoro? Come fare richiesta?
Aspettativa retribuita: cos’è e per quali motivi è possibile richiederla
Il fatto che l’aspettativa possa essere retribuita o meno dipende dai motivi per cui il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per un certo periodo.
Si può richiedere l’aspettativa retribuita (mantenendo il posto di lavoro e, allo stesso tempo, la piena retribuzione spettante) per tre diversi motivi:
– Assistenza familiari con handicap (congedo straordinario) per una durata massima di 2 anni ai sensi della Legge n. 388/2000 e del D. Lgs. n. 151/2001. L’handicap del familiare assistito deve essere grave (Legge 104/92) e riconosciuto dalla Commissione medica della ASL;
– Dottorato di ricerca. In questo caso il lavoratore viene retribuito soltanto se è un dipendente pubblico e se il dottorato non prevede retribuzione di nessun tipo;
– Volontariato, solo per servizio prestato presso associazioni che fanno parte della lista dell’Agenzia di Protezione Civile e per un periodo compreso tra 30 e 90 giorni all’anno. La retribuzione viene anticipata dall’azienda e poi rimborsata dalla Protezione Civile.
Aspettativa non retribuita: per quali motivi è possibile richiederla
La legge n. 53/2000 consente al lavoratore di richiedere l’aspettativa non retribuita in caso di:
– Gravi motivi familiari (come cura, assistenza o morte di un familiare, motivi di salute) per una durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
– Motivi personali. Può durare massimo un anno (o 3 anni per i dipendenti pubblici) nell’arco di tutta la vita lavorativa;
– Avvio di un’impresa o attività professionale, solo per dipendenti pubblici (art.18, L. 183/2010) che intendono mettersi in proprio. La durata massima del periodo di aspettativa è di 12 mesi;
– Formazione: questa motivazione è concessa a dipendenti pubblici e privati con almeno 5 anni di servizio. L’aspettativa può avere una durata di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa;
– Cariche pubbliche elettive (sindaco, senatore, deputato, ecc.) per tutto il periodo del mandato, secondo l’art. 51 della Costituzione. Il periodo dell’aspettativa, pur non essendo retribuita, viene calcolato ai fini dei contributi INPS e dell’anzianità di servizio;
– Ricongiungimento con il coniuge all’estero: solo per dipendenti pubblici se il coniuge lavora all’estero.
Un caso straordinario di aspettativa non retribuita è il congedo Covid previsto dai decreti emergenziali e concesso ai lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni conviventi se le lezioni in presenza sono sospese, in caso di quarantena o malattia Covid del figlio.
Aspettativa retribuita e non: come fare richiesta
La domanda di aspettativa va fatta all’INPS soltanto in caso di Assistenza familiari con grave handicap. In questo caso, essendo la retribuzione erogata dall‘INPS, bisogna farne richiesta direttamente all’Istituto previdenziale online, tramite call center o patronato.
In tutti gli altri casi descritti, il lavoratore dovrà farne richiesta al datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a dare una risposta al lavoratore entro 10 giorni.
NB: È importante distinguere l’aspettativa per gravi motivi familiari dall’aspettativa non retribuita per motivi personali prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Quest’ultima può essere richiesta dal dipendente che si trova in una situazione di grave disagio personale (non dovuta a malattia) e ha una durata massima di 12 mesi, che può essere usufruita in modo continuativo o frazionato, ma sempre compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha la facoltà di rifiutarsi di concedere la sospensione, ma deve motivare la sua decisione e, se richiesto dal dipendente, può essere soggetto a riesame. Durante l’aspettativa per motivi personali non è prevista alcuna retribuzione né la decorrenza dell’anzianità.