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Controllo Green Pass: chi può effettuarlo? In quale caso si commette un reato? Le regole d’oro da conoscere

Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto n. 127 del 21 settembre 2021, che prevede l’estensione del campo di applicazione della certificazione verde COVID-19 e si sancisce anche chi e come deve effettuare il controllo Green Pass.

In particolare, dal 15 ottobre 2021 al 31 Marco 2022 (termine ultimo per la fine dello stato di emergenza) è previsto che sia nel settore pubblico che in quello privato:

• per accedere al luogo di lavoro, il personale è tenuto a possedere ed esporre su richiesta la certificazione verde COVID – 19;

• il personale sprovvisto di green pass è considerato ingiustamente assente fino a quando non presenti la suddetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con facoltà di mantenere il proprio impiego.

In caso di violazione delle disposizioni normative sui green pass, il Prefetto applicherà al trasgressore una sanzione amministrativa per un importo compreso tra € 600,00 e € 1.500,00.

A loro volta, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che i dipendenti siano in possesso del pass verde, individuando entro il 15 ottobre 2021 le modalità per la sua verifica e i responsabili.

In caso di violazione di tali obblighi, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 400,00 a € 3.000,00 (resta da chiarire se la sanzione si riferisce a ciascun dipendente non controllato).

Le conseguenze sono molto diverse nel caso in cui una persona falsi un Green Pass o utilizzi un Green Pass falsificato o uno appartenente a un’altra persona, poiché in tali casi si applicheranno le sanzioni penali previste dalla nostra legislazione per tale condotta, vale a dire:

in caso di falsificazione del Green Pass, se viene commesso il reato di cui all’articolo 482 del codice penale italiano, ( falsificazione materiale commessa da un privato) che punisce un privato che ha falsificato un certificato con la reclusione da quattro mesi a due anni;

• nel caso di utilizzo di un Green pass falsificato, l’utente è punito per il reato di utilizzo di un atto falso (articolo 489 del codice penale) con reclusione compresa tra due mesi e due anni;

• in caso di utilizzo del Green Pass di un’altra persona, l’utente è punito per il reato di sostituzione della persona (art. 494 del codice penale) con la reclusione fino a un anno.

Controllo Green Pass: chi è autorizzato a controllare il Green Pass?

Chi è autorizzato a controllare il Green Pass? Si commette un reato?

Si possono trovare sul web molti post che circolano sui social, come una lista degli illeciti che verrebbero commessi da chi chiede ai cittadini di esibire il Green Pass, ovviamente molti sono gli esercenti che si trovano di fronte a cittadini che si lamentano e non vogliono mostrare il certificato verde, quindi occorre fare chiarezza.

Le falsità in rete si diffondono più delle verità.

Sta circolando un manifesto negli ultimi mesi, con su scritto «Nessuno può chiedere il Green pass!» con una lista dei reati che vengono commessi da tutti coloro che lo richiedono, ovvero forze dell’ordine, datori di lavoro, ristoratori, negozianti e tutti gli altri imprenditori ed esercenti commerciali.

Allora chi chiede il Green pass commette reato? La risposta è NO!

L’art. 25 della Costituzione sancisce, insieme all’art. 1 del Codice penale, che nessuno può essere punito per un fatto che non è espressamente previsto come reato: quindi, non possono esserci ipotesi su tale discorso.

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