I contribuenti titolari di Partita IVA Forfettaria, di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, beneficiano di diversi vantaggi, ma sono esonerati da diversi adempimenti.
Tra gli adempimenti si ricordano:
- comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro),
- versamento dell’IVA e tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972.
Partita IVA Forfettaria: cessioni di beni verso l’estero
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti residenti in un altro Stato comunitario non vanno considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, ma si tratta di operazioni assimilate alle operazioni interne per le quali non deve essere applicata l’IVA in fattura.
Non essendo considerate cessioni intracomunitarie vengono meno tutti gli adempimenti connessi a tali operazioni.
I titolari di Partita IVA Forfettaria non sono tenuti:
- alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni,
- all’iscrizione nella banca dati Vies.
Il Regime Forfettario non preclude la possibilità di effettuare operazioni con l’estero e operazioni assimilate. Per quanto concerne le prestazioni di servizi rese a committenti esteri (comunitari o extracomunitari), tali operazioni richiedono l’applicazione delle regole ordinarie.
Una Partita IVA Forfettaria che svolge una prestazione di servizi generica nei confronti di un soggetto passivo intracomunitario sarà tenuta a:
- compilare l’elenco riepilogativo Intrastat dei servizi resi (INTRA 1-quater),
- emettere una fattura (cartacea o, facoltativamente, elettronica) senza addebitare l’imposta in fattura, ai sensi dell’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972,
- iscriversi all’archivio Vies.
Partita IVA Forfettaria e cessioni di beni verso paesi comunitari
I titolari di Partita IVA Forfettaria non effettuano mai cessioni intracomunitarie e le cessioni verso soggetti passivi comunitari sono da considerare cessioni domestiche. Le fatture per operazioni ad operatori comunitari sono le stesse a quelle per i soggetti che operano all’interno del paese.
Partita IVA Forfettaria e acquisti di beni da paesi comunitari
Se nell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 € gli acquisti non si considerano intracomunitari.
Il fornitore deve emettere fattura addebitando la propria imposta. Nel caso in cui si superino i 10.000 euro, si effettua un acquisto intracomunitario per il quale si deve procedere a integrazione della fattura e al versamento dell’IVA.
Operatori extra UE
Nel caso di servizi resi ad operatori extra UE, l’operazione è sempre soggetta a obbligo di fatturazione. Nel caso di servizi ricevuti da operatori extra comunitari si procede con autofattura e l’IVA deve essere versata nei tempi ordinari e nei modi previsti.