
Superbonus 110%: cosa cambia dopo l’ok del Senato con il Decreto Semplificazioni?
Ieri il Senato ha dato l’ok definitivo al Decreto Semplificazioni con 213 voti favorevoli, 33 contrari e nessun astenuto.
Nel provvedimento sono contenute diverse misure, tra cui spuntano anche interessanti novità in merito al Superbonus 110%.
Superbonus 110%: le novità su CILA e asseverazioni
Una delle novità più importanti riguarda i documenti da richiedere per il Superbonus 110%.
Gli interventi relativi al Superbonus 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA si attesta che la costruzione è stata completata prima del primo settembre 1967.
Inoltre, sono contenuti gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile.
Come si legge dal comunicato stampa del Ministro per la Pubblica Amministrazione:
“Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità.”
Superbonus 110% nel Decreto Semplificazioni: i casi di decadenza dal beneficio
Si decade dall’agevolazione nei casi di mancata presentazione della CILA; non corrispondenza al vero delle attestazioni; interventi realizzati in difformità dalla CILA ed assenza dell’attestazione dei dati.
Al termine dei lavori non si dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCA).
Inoltre, per interventi che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti sarà sufficiente la Cila.
Nel caso di rifacimento del tetto o del solaio o delle scale non c’è più l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica sia in caso di Superbonus 110% sia in caso di Sismabonus.
Per quanto concerne i tetti fotovoltaici è stato chiarito che si potranno installare i pannelli anche nei centri storici.
Superbonus 110% nel Decreto Semplificazioni: i casi di violazione
Un’interessante semplificazione riguarda anche i casi di violazione. Non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali quelle “meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”.
Superbonus 110%: le opere di “edilizia libera”
L’iter burocratico per beneficiare del superbonus 110 viene snellito dal decreto Semplificazioni anche perché alcuni interventi vengono considerati come edilizia libera se descritti semplicemente nella Cila. Per le opere di “edilizia libera” è richiesta la sola descrizione dell’intervento, mentre in caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle al termine dei lavori.