Per le Partite IVA sarà un’estate senza tasse: secondo le ultime novità sul decreto Sostegni Bis dovrebbe esserci uno slittamento delle scadenze fiscali.
Per i soggetti ISA e le Partite IVA Forfettarie è stato prorogato il termine per versare le imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap e cedolare secca).
È quanto previsto dall’emendamento al Dl Sostegni bis.
Partite IVA: spunta la proroga scadenza tasse
Sono 4 milioni le Partite IVA interessate dal rinvio della scadenza per pagare le imposte sui redditi.
Per i soggetti ISA e per le Partite IVA Forfettarie c’è già stata una mini-proroga, dal 30 giugno al 20 luglio 2021.
Con gli emendamenti al DL Sostegni bis pare che si abbia intenzione di prorogare nuovamente la scadenza al 10 settembre 2021.
Per versare le tasse dovute, le Partite IVA possono pagare anche a rate, con una maggiorazione degli interessi dello 0,40%, fino a un massimo di 6 rate.
Partite IVA, spunta una scadenza doppia fissata per il 10 settembre
Per pagare le imposte sui redditi c’è tempo fino al 10 settembre, data che coincide con l’ultimo giorno per presentare l’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto a conguaglio.
La presentazione dell’istanza per il fondo perduto a conguaglio porta con sé un altro adempimento: la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fondo Perduto a Conguaglio: cos’è e come funziona?
Il Decreto Sostegni bis ha ampliato la platea di beneficiari degli aiuti: l’erogazione dei ristori non è più legata solo al criterio di calo del fatturato.
Sono due i requisiti per avere accesso al fondo perduto a conguaglio:
- avere subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
- avere un fatturato non superiore a 10 milioni di euro nel 2019.
Il fondo perduto a conguaglio può essere richiesto da:
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 Tuir;
- soggetti con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, ovvero il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione;
- soggetti con i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e con i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili.