Bonus POS: cos’è, come funziona e a chi spetta?
Nel Decreto Fisco, Lavoro e Imprese c’è un’interessante novità per chi usa il POS nel 2021.
Il provvedimento, pubblicato in G.U. il 1° luglio, va ad aumentare il Bonus POS del 30% sulle commissioni sui pagamenti effettuati con moneta elettronica (carta o bancomat).
Inoltre, il Decreto Fisco, Lavoro e Imprese ha previsto altri due crediti d’imposta: uno per chi acquista il POS, e l’altro per chi usa strumenti che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei dati al Fisco.
Bonus POS nel Decreto Fisco, Lavoro e Imprese: ecco le novità per le Partite IVA
Il decreto Fisco, Lavoro e Imprese contiene novità interessanti in merito ai pagamenti elettronici: oltre ad essere stato sospeso il Programma Cashback, il provvedimento ha incrementato le agevolazioni fiscali per le Partite IVA che usano il POS.
L’articolo 1 comma 10 prevede il potenziamento del bonus POS dal 30 al 100%: significa che le Partite IVA esercenti attività di impresa, arte o professioni possono recuperare l’intero importo delle commissioni dovute sui pagamenti elettronici dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
A partire dal primo luglio 2021 è previsto il bonus bancomat di cui potranno usufruire tutti i titolari di Partita IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali.
Decreto Fisco, Lavoro e Imprese: nuove agevolazioni per i pagamenti elettronici
Il succitato provvedimento ha introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori di cassa.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di 160 euro di spesa, nelle seguenti misure:
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi nel 2020 siano compresi tra i 2 e i 5 milioni di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi nel 2020 siano tra i 200mila e 1 milione di euro;
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi nel 2020 fino a 200 mila euro.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e, una volta sostenuta la spesa vanno indicati in dichiarazione dei redditi, sia in quella relativa al periodo in cui si conclude l’utilizzo che in quella relativa all’anno di maturazione del credito.
I Bonus non concorrono alla formazione del reddito né ai fini dell’Irap né ai fini delle imposte sui redditi.